Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35504 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35504 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARAGEL DUMITRU ADRIAN N. IL 29/08/1980
avverso la sentenza n. 1074/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 16/07/2015
Motivi della decisione
L’imputato Caragel Dumitru ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano
che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 09/10/2009, ne ha ribadito la
condanna alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari
(art. 385 cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile poiché perché ripetitivo di doglianze articolate nei motivi di appello e
dalla Corte territoriale debitamente vagliate e confutate (pagg. 1 e 2 motivazione) e come tale
generico.
Come, infatti, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve considerarsi
inammissibile, perché aspecifico, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano
nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/09;
Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n.
2896/99).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 2015
Il ricorrente ripropone le eccezioni di nullità della notificazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis
cod. proc. pen. e di nullità della dichiarazione d’irreperibilità già dedotte nei gradi di merito del
giudizio.