Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35501 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35501 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SEVDARI KLODIAN N. IL 24/03/1984
avverso l’ordinanza n. 316/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
12/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 18/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 52.029/2013 R.G.

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione, ai sensi dell’articolo 667,
comma 4, cod. proc. pen. e per la conseguente trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Salerno, quale giudice della esecuzione, per il corso
ulteriore.
Rileva
1. — Con ordinanza, deliberata il 12 novembre 2013 e depositata il 13 novembre 2013, il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale ordinario di Salerno ha rigettato la richiesta di applicazione del condono, avanzata dal condannato Klodian Sevdari, motivando che il titolo dei reati per i quali l’instante aveva riportato la condanna (associazione di tipo mafioso e ulteriori reati, tutti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio
1991, n. 203, di omicidio tentato, di porto e di detenzione illegale di arma comune da sparo) ostavano alla elargizione del
beneficio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio
2006, n. 241.
2. — Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto recante la data del 19 novembre 2013,
sostenendo che la esclusione dal condono riguarda solamente i
reati consumati e non si estende a quelli tentati.
3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del
6 marzo 2014, ha osservato: il ricorso deve essere qualificato
come opposizione in quanto detto rimedio è previsto in via esclusiva in relazione ai provvedimenti del giudice della esecuzione in materia di applicazione dell’indulto.
4. — Rileva la Corte che, alla stregua del combinato disposto
degli articoli 672 e 667, comma 4, cod. proc. pen., la legge appresta con riferimento ai provvedimenti in materia di indulto,

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* Udienza del 18 giugno 2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 52.029/2013 R. G.

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Udienza del 18 giugno 2014

Sicché il ricorrente, anziché adire questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare lo strumento specificamente previsto
dalla legge e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 111 Cost. (v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1956, n.
4, ric. Anelli, massima n. 97605).

L’error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia, l’inammissibilità del ricorso.
Soccorre, invero, il generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici, di cui l’istituto della conversione costituisce particolare esplicazione.
E in applicazione di detto principio la Corte provvede alla corretta qualificazione del ricorso e ne dispone la trasmissione al
giudice della esecuzione, per il corso ulteriore.

P. Q. M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione
degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Salerno per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 18 giugno 2014.

adottati de plano dal giudice della esecuzione, lo strumento della opposizione al medesimo giudice, il quale provvede con le
forme e con il rito degli incidenti di esecuzione.

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