Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35501 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35501 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORNACCHIULO ANNA N. IL 21/08/1953
avverso l’ordinanza n. 8/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MARTINA
FRANCA, del 23/05/2002
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

ok•

CattUi

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 16/05/2013

Nell’interesse di Cornacchiulo Anna è stato presentato ricorso avverso l’ordinanza , emessa il
23.5.2012 dal tribunale di Taranto, sezione di Martina Franca, con la quale è stata dichiarata
l’inammissibilità per tardività dell’appello, presentato alla cancelleria del tribunale di
Taranto,sezione di Martina Franca, il 30.9.2010 ,avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di
Martina Franca il 17.5.2010, la cui motivazione è stata depositata il successivo 7 giugno.
Secondo la ricorrente il principio della conservazione dell’impugnazione ,sancito dall’art. 568 co. 5
cpp, e il principio del favor impugnationis, consolidato in base alla giurisprudenza della S. C.
rendono illegittima l’ordinanza di inammissibilità. Momento perfezionativo del deposito
dell’impugnazione è quello segnato dalla data(30.9.2010) indicata dal timbro della cancelleria
ricevente (del tribunale di Taranto). Vi anche da considerare che l’art. 582 co. 2 prevede che per i
provvedimenti emessi dal giudice di un luogo diverso da quello in cui si trovano le parti private o i
difensori ,l’atto di impugnazione può essere depositato presso l’organo giudiziario in cui questi si
trovano. Tale norma va applicata, per analogia al caso in esame.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l’impugnata ordinanza di inammissibilità è
pienamente legittima, a prescindere da inconsistenti richiami a inapplicabili principi ermeneutici .
Il tribunale di Taranto ha infatti rilevato che :
a) l’appello è stato presentato ,non presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il
provvedimento(giudice di pace di Martina Franca) , ma presso la cancelleria del tribunale,
in data 30.9.2010, corrispondente all’ultimo giorno utile per la tempestiva proposizione del
gravame ;
b) nel presentare impugnazione presso la cancelleria del giudice diverso rispetto a quello che
ha emesso il provvedimento, la parte privata si assume il rischio che ,nel corso della
trasmissione dell’impugnazione da un ufficio a un altro, sia superato il termine previsto
dalla legge ,in quanto la data rilevante ai fini della tempestività della presentazione è quella
in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo ;
c) l’atto di appello è stato consegnato ,per l’invio al giudice competente a ricevere l’atto
(giudice di pace di Martina Franca), all’ufficio postale di Martina Franca in data
4.10.2010(cioè successivamente alla scadenza del termine per proporre l’impugnazione);
d) conseguentemente l’impugnazione è stata correttamente dichiarata inammissibile perché
tardiva.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

FATTO E DIRITTO

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