Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35500 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35500 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALLUOTTO CARLO N. IL 22/12/1966
avverso l’ordinanza n. 15/2013 GIP TRIBUNALE di BENEVENTO,
del 11/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 18/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 50.835/2013 R.G.

*

Udienza del 18 giugno 2014

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Giuseppe Volpe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l’ annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.

1. — Con ordinanza, deliberata e depositata 1’11 novembre
2013, il giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Benevento, sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato il condono concesso in ragione di un anno e
tre mesi di reclusione al condannato Carlo Palluotto, motivando che la concessione del beneficio eccedeva il limite massimo
di fruizione (dell’indulto) di tre anni di reclusione stabilito dalla
legge in tre anni.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione col ministero del difensore di fiducia, avv. Dario Vannetiello, mediante
atto recante la data del 26 novembre 2013, col quale denunzia
ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc.
pen. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e
inosservanza di norme processuali, in relazione agli articoli 174
cod. pen., 1 della legge 31 luglio 2006, n. 241, e 674 cod. proc.
pen.
2.

Il difensore deduce: l’indulto (revocato) è stato concesso dal
Tribunale ordinario di Napoli, con provvedimento dell’ 11 giugno 2012, divenuto irrevocabile; il giudice della esecuzione ha
omesso di considerare l’eccezione difensiva in proposito formulata; e, comunque, «l’erronea applicazione dell’indulto, in presenza di una causa di revoca, una volta definitiva, preclude
l’accoglimento della successiva istanza del Pubblico Ministero intesa a far valere la medesima ragione di revoca».
Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del
25 febbraio 2014, osserva ad adiuvandum: il giudice della
esecuzione ha totalmente omesso la «verifica [..] della rispondenza al vero del presupposto al quale il condannato ancorava la
3.

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 50.835/2013 R.G.

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Udienza del 18 giugno 2014

4. — Il ricorso è inammissibile.
4.1 — Effettivamente il giudice a quo ha trascurato di verificare se la intervenuta fruizione del condono — nella misura massima consentita di tre anni della pena detentiva — già constasse al giudice della esecuzione all’atto della reiterazione del
beneficio, oggetto della ordinanza di revoca impugnata.
In caso affermativo, la (illegittima) rinnovata applicazione del
condono, in difetto di impugnazione, non avrebbe consentito — per effetto della preclusione in executivis, comportata dal divieto del ne bis in idem —la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 40127 del 14/04/2011 – dep. 07/11/2011, Salzano,
Rv. 251541).
Viceversa, se all’atto della reiterazione del beneficio non fosse
risultato al giudice della esecuzione che il condannato, aveva
già fruito dell’ indulto della pena detentiva nella misura massima, la sopravvenuta conoscenza della circostanza avrebbe
vinto la preclusione debole del ridetto divieto del ne bis in idem
— operante (a differenza della res iudicata) solo allo stato degli
atti — e avrebbe consentito la revoca del condono (v. con riferimento all’indulto concesso dal giudice della cognizione, Sez.
1, n. 6357 del 07/12/1995 – dep. 01/02/1996, Foti, Rv. 203749;
Sez. 1, n. 7261 del 31/01/2006 – dep. 27/02/2006, Profilo, Rv.
234071; Sez. 1, n. 11647 del 30/01/2008 – dep. 14/03/2008, Calabro’, Rv. 239712; Sez. 1, n. 33528 del 07/07/2010 – dep.
13/09/2010, Di Mauro, Rv. 247975).
della impugnazionedella ordinanza di
4.2 — Purtuttavia, ai fini
ivagtura.

revoca del condono, la denunzia vA missione si palesa, per
vero non decisiva e affatto generica.

3

sua ‘opposizione’ [..] alla richiesta di revoca avanzata dal Pubblico Ministero»; si rende, pertanto, necessario che, in esito all’
annullamento della ordinanza impugnata, il giudice del rinvio
accerti se i precedenti provvedimenti di applicazione dell’ indulto erano divenuti irrevocabili e, inoltre, se sono «seguiti elementi di novità che soltanto potrebbero giustificare la revoca».

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 50.835/2013 R. G.

* Udienza del 18 giugno 2014

Sicché, in difetto, resta affatto impregiudicata la legittimità
della revoca dell’indulto.
La carenza del requisito della specificità del motivo, prescritto
dall’articolo 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., comporta la inammissibilità della impugnazione, a’ termini dell’articolo 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
4.3 — Conseguono la relativa declaratoria e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione
di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in
dispositivo.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000
(mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 giugno 2014.

Il ricorrente ha, infatti, trascurato di indicare in modo specifico le (eventuali) evidenze procedimentali dalle quali sarebbe emerso che, al momento della applicazione del condono
(revocato), il giudice della esecuzione avesse notizia che il condannato aveva già fruito del beneficio nella misura massima.

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