Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3550 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3550 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LATINA
nei confronti di:
SCUSATO STELVIO ROBERTO N. IL 08/05/1942
SCUSATO RUGGERO N. IL 01/08/1971
avverso l’ordinanza n. 58/2011 GIUDICE DI PACE di LATINA, del
26/01/2012

v:

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/site le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/11/2013

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina avverso
l’ordinanza in data 26 gennaio 2012 con la quale il locale Giudice di pace, nel corso dell’udienza
dibattimentale del processo celebrato a carico di Scusato Stelvio Roberto e Scusato Ruggero per il reato di
ingiuria, disponeva la restituzione degli atti all’ufficio del pubblico ministero per quanto di sua competenza.
Ad avviso dell’impugnante deve ritenersi abnorme la citata ordinanza, con la quale il giudice aveva ritenuto
inammissibile la procedura attraverso la quale, in concreto, si era pervenuti alla formulazione
dell’imputazione, a seguito di presentazione di ricorso immediato ad opera della persona offesa, seguita da
Ebbene, l’ impugnante ha sostenuto che, data la situazione sopra illustrata, il giudice non avrebbe potuto
risolverla-come invece ha fatto- ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo numero 274 del 2000:
norme afferenti alla fase che precede l’instaurazione del processo secondo la procedura del ricorso
immediato.

li Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, presentato il 1
marzo 2012 avverso l’ordinanza del 26 gennaio 2012, per tardività, non essendo stato rispettato il termine
di 15 giorni previsto, dall’articolo 585 c.p.p., per la impugnazione delle ordinanze.
Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente rilevato dal Procuratore generale requirente, il ricorso in esame è stato presentato
dopo lo scadere del termine di 15 giorni previsto per l’impugnazione delle ordinanze, in via generale,
dall’articolo 585 comma 1 lettera a) cpp.
Nel caso di specie, infatti, l’ordinanza era stata adottata all’udienza del 26 gennaio 2012 e della stessa è
stata data lettura alla presenza dell’ufficio del pubblico ministero, con la conseguenza che, ai fini della
decorrenza del predetto termine, deve aversi riguardo proprio alla lettura del provvedimento e della sua
motivazione, come disposto dall’articolo 585 comma 2 lett. b) cpp.
Al riguardo deve precisarsi altresì che , in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa
Corte (Sez. 6, Sentenza n. 30920 del 30/06/2009 Cc. (dep. 24/07/2009 ) Rv. 244556; Conformi: N. 18079
del 2003 Rv. 224756, N. 4311 del 2004 Rv. 228436, N. 20377 del 2004 Rv. 229034, N. 3305 del 2005 Rv.
230747, N. 45951 del 2005 Rv. 233223) formatasi anche sulla base del conforme intervento delle Sezioni
Unite ( sent. N. 11 del 1997 Rv. 208221), anche i provvedimenti abnormi sono sottoposti alla disciplina dei
termini di impugnazione di cui all’articolo 585 c.p. p., decorrenti dal momento in cui l’interessato abbia
avuto conoscenza legale o effettiva del provvedimento.
D’altro canto, la stessa giurisprudenza ha affermato anche il principio secondo cui il dovere del rispetto del
termine di cui sopra, secondo le modalità descritte, non muta se le funzioni del pm vengono esercitate da
un magistrato onorario, incaricato dal Procuratore della Repubblica. Questi è responsabile infatti
dell’organizzazione dell’ufficio del pm e deve curare che gli aspetti di comunicazione interna siano efficienti,
funzionati e idonei a rispetto dei termini di impugnazione.
In altri termini, la stessa giurisprudenza rileva che la natura dell’ufficio del pubblico ministero implica,
perciò, che questo viene a conoscenza legale del provvedimento quando il suo rappresentante, legalmente
designato per l’udienza o l’incombente, è presente (o tale deve essere considerato) alla lettura del
provvedimento.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013
il Pre de

il Consigliere estensore

parere contrario alla citazione, espresso dal pubblico ministero.

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