Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35499 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35499 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DOMENEGHETTI SABRINA N. IL 05/03/1974
avverso la sentenza n. 6124/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 16/07/2015
Motivi della decisione
L’imputata Domeneghetti Sabrina ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Bologna che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Ferrara in data 27/03/2009, ne ha
ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di resistenza a
pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile poiché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606
comma 3 cod. proc. pen.), consistenti – a dispetto della qualificazione formale – in doglianze di
esclusivo merito ed implicanti una completa rivalutazione del compendio probatorio, estranea
alle attribuzioni del giudice di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 20
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’omesso riconoscimento dell’esimente della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale nonché al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione del trattamento sanzionatorio.