Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35499 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35499 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MACERATA
nei confronti di:
PRENNA MASSIMO N. IL 23/10/1965
avverso l’ordinanza n. 23/2013 TRIBUNALE di MACERATA, del
27/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/se44ite. le conclusioni del PG Dott. S

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 10/06/2014

9–k›.—

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza del 27 giugno 2013 il Tribunale di Macerata, in funzione di
giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata da Massimo
Prenna, riconosceva la continuazione tra i reati oggetto della sentenza della Corte
d’appello di Perugia del 4 marzo 2008, in quanto attinenti all’illecita detenzione e
cessione di sostanze stupefacenti per fatti commessi tra l’ottobre 1992 e il gennaio
1994 e, quindi, in un arco di tempo abbastanza circoscritto. Per l’effeto

rideterminava la pena in complessivi anni tre di reclusione ed euro diecimila di
multa.
Rigettava, invece, la domanda in relazione ai fatti oggetto delle sentenze
pronunziate, rispettivamente, il 28 gennaio 2010 dalla Corte d’appello di Ancona
(irrevocabile il 27 aprile 2010) e dalla Corte d’appello di Bologna il 18 maggio
2010 (irrevocabile il 20 aprile 2011).
2.Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della
Repubblica di Macerata, il quale lamenta violazione di legge, manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione con riferimento al riconoscimento parziale della
continuazione, trattandosi di fatti commessi in diversi contesti spaziali (Emilia e
Abruzzo) e temporali (a distanza di oltre un anno).
Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
LL’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare ” in executivis”
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati
separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art.
81 c.p. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in
sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione,
stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti
dagli artt. 671 c.p.p. (Sez.6, 8.5.2000, sent.n. 00225, ric. P.G. in proc. Mastrangelo e
altri, riv. 216142).
Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non
essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la
tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le
condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto
di detti indici- purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del
riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se
1

sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez.
1, 20.4.2000, sent. n. 01587, ric. D’Onofrio, riv. 215937).
2.Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p.
la “cognizione” del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile
collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle
sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere “in

tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente
valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, sent. n. 01060, ric. Di Camillo,
riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, sent. n. 02229, ric. Caterino, riv. 198420; Sez. 1,
30.1.1995, n. 05518, ric. Montagna, riv. 200212).
3.11 provvedimento del Tribunale di Macerata è conforme a tali principi
giuridici, in quanto ha analiticamente valutato il contenuto delle diverse sentenze,
oggetto dell’istanza di applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 c.p.p., ha
evidenziato i punti di parziale convergenza, ha ricostruito, sulla base delle stesse, le
condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di
commissione, l’elemento soggettivo che ha sorretto ciascuna di esse, le causali dei
vari reati, il contesto in cui essi si collocano.
Dopo questa disamina, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e
giuridici e, conseguentemente, non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto di
ravvisare l’unicità del disegno criminoso tra i reati della sentenza della Corte
d’appello di Perugia del 4 marzo 2008 sulla base di due indici, ritenuti di valenza
pregnante e particolarmente significativa rispetto a tutti gli altri: l’ omogeneità delle
violazioni poste in essere e l’arco di tempo abbastanza circoscritto in cui esse sono
state poste in essere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 10 giugno 2014

Il Consigliere estensore

esì ente

continuazione”. Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina,

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