Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35499 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35499 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CLEMENTE PASQUALE N. IL 16/05/1965
avverso la sentenza n. 176/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
G

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/07/2013

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FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione Clemente Pasquale avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in
data 7 dicembre 2012 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato
di diffamazione a mezzo stampa, commesso, nella qualità di direttore responsabile del quotidiano “Nuova
gazzetta di Caserta” in danno di Cangiano Cosimo.
L’imputato è stato ritenuto colpevole di omesso controllo in relazione alla pubblicazione, avvenuta il 26
gennaio 2006, di un articolo, nel sottotitolo del quale si dava atto che il querelante sarebbe stato un
dell’organizzazione.
Era rimasto accertato, nell’istruttoria, che la posizione del Cangiano, raggiunto da accuse di collaboratori di
giustizia smentite dalle indagini, era stata archiviata, così come comprovato era il fatto che, il giorno dopo
gli arresti, il querelante si trovava regolarmente in servizio: in altri termini il fatto narrato era falso.
Deduce
1) la nullità del processo di primo grado, celebrato a seguito di una notifica del decreto che dispone il
giudizio del tutto viziata .
Tale notifica, nei confronti dell’imputato dichiarato contumace dal Gip, era avvenuta, dopo un primo
tentativo infruttuoso nel luogo di residenza, a mezzo del servizio postale, presso l’abitazione della
madre definita ” convivente”: e cioè, in un luogo appunto diverso da quello di residenza dell’imputato.
Una notifica che avrebbe dovuto essere seguita da una lettera raccomandata, con avviso di
ricevimento, da spedirsi all’imputato, ai sensi dell’articolo 7 comma sesto della legge numero 390 del
1982.
Nel caso di specie l’avviso di ricevimento non risulta far parte della raccomandata.
Risulta dunque violata la previsione, introdotta con l’articolo 36 comma due quater del decreto-legge
numero 248 del 2007, secondo cui, quando il plico non sia consegnato al destinatario personalmente,
occorre una nuova lettera raccomandata che dia notizia dell’avvenuta notifica.
Nel caso di specie la violazione della norma ricordata ha dato luogo alla assoluta incertezza sulla
conoscenza dell’atto da notificare, in capo al ricorrente e dunque ad una nullità assoluta, rilevabile in
ogni stato e grado del giudizio;
2) la assenza di prova sulla qualità di direttore responsabile, in capo all’imputato, essendosi, il giudice di
merito, riferito a un documento non conferente;
3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero, l’art. 7 della Legge 20 novembre 1982, n. 890 ( Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari ) ha previsto che I ‘agente postale consegni il
piego nelle mani proprie del destinatario e che, se la consegna non può essere fatta personalmente al
destinatario, il piego venga consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a
persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio
del destinatario.

Carabiniere-talpa sul libro paga del clan Morrone, datosi alla fuga dopo gli arresti dei membri

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La legge del 28 febbraio 2008, n. 31 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248 ( recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria. (GU n.51 del 29-2-2008 – Suppl. Ordinario n. 47 ) ha previsto, all’articolo 36, comma
2-quater, che l’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sopra citato, fosse integrato con la
previsione ( dopo il V comma, del VI comma) che “Se il piego non viene consegnato personalmente al
destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione
dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Al comma 2-quinquies della stessa legge del 2008 si afferma che la disposizione di cui al citato comma 2quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20
decreto.
E la data di entrata in vigore del provvedimento normativo è quella del 1/3/2008
Ne consegue che la notifica in discussione, avvenuta il 27 febbraio 2008, non era soggetta alla detta
normativa.
Il secondo motivo è infondato.
La motivazione della sentenza è del tutto plausibile nel trarre la prova della “qualità” dell’imputato in primo
luogo dalle dichiarazioni e degli accertamenti del teste di pg , Ciervo Antonio e, solo in secondo luogo ed a
conferma, dall’esame di una copia del giornale da esso diretto.
Sul punto, le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche poiché si limitano a contrastare un
accertamento di fatto con aspecifiche deduzioni riguardanti un presunto vizio di motivazione, in realtà
insussistente. E tantomeno esse consistono nella allegazione di avere sottoposto al giudice dell’appello la
questione del non avere rivestito, il Clemente, il giorno della pubblicazione dell’articolo in questione, il
ruolo di direttore responsabile.
Anche l’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché prospetta un vizio di motivazione
riguardo al diniego delle attenuanti generiche, trascurando del tutto il ragionamento invece effettuato dal
giudice del merito sulla base dell’apprezzamento negativo della personalità dell’imputato, gravato da
plurimi precedenti specifici.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 3 luglio 2013

novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

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