Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35498 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35498 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GULLO ROBERTINO N. IL 13/10/1968
avverso l’ordinanza n. 2021/2013 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
24/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. r i1/4.f I c, u r e Wp

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Propone ricorso per cassazione Gullo Robertino, avverso l’ordinanza del
Tribunale del riesame di Torino, in data 24.10.2013, con la quale è stato
confermato il provvedimento del Gip di Torino, in data 9 ottobre 2013, che aveva
disposto la misura della custodia in carcere in ordine alla imputazione provvisoria
di detenzione di arma clandestina (capo 1) e di detenzione di arma comune da
sparo (capo 2) e ne chiede l’annullamento.
Deduce violazione di legge e di motivazione.

precedenti dell’indagato, senza considerare le attenuanti che avevano
caratterizzato i reati commessi e le pene comminate, indicative di scarsa
pericolosità e gravità dei fatti. I reati pregressi erano stati commessi in relazione
ad una condizione di tossicodipendenza, non più esistente.
Il riesame non aveva tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese nel
giudizio di convalida e davanti allo stesso tribunale, che avrebbe affermato una
incapacità di autodeterminazione del ricorrente in assenza di riscontri oggettivi.
Afferma di trovarsi in una situazione di grave disagio economico e di fragilità
psichica che non possono essere post€ alla base della più grave delle misure
cautelari previste dall’ordinamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa
Corte dei provvedimenti adottati dal giudice dei riesame dei provvedimenti in
materia di misure cautelari ipersonal.i–e–real). Secondo l’orientamento di questa
Corte, che il Collegio condivide, in materia di misure cautelari il sindacato di
legittimità che compete alla Corte di Cassazione è limitato alla verifica
dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione
im p ugnatarrza–ha possibilità di verificare la corrispondenza delle]

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essualif essendo interdetta in sede di

legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
(sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944).
La sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità del ricorso alla più
gravosa delle misure coercitive ha formato oggetto di una motivazione completa,
che pertanto si sottrae all’ulteriore sindacato di questa Corte.
In particolare, il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con la
motivazione esibita dal Tribunale il quale ha delineato negativamente la
personalità del medesimo, valorizzando il pericolo di recidivanza specifica, e
1

I giudici del riesame avevano respinto la richiesta avanzata sulla base dei

quello di commissioni di gravi delitti con uso di armi e altri mezzi di violenza
personale, desunti, non solo dai precedenti, quanto dalle modalità della
condotta, consistita nel tentativo di utilizzo della pistola sequestrata (desunto dal
segno impresso dal percussore) e di impossessarsi dell’arma di uno degli
operanti al momento dell’arresto. La misura carceraria è stata considerata
necessaria in quanto l’indagato, affetto da depressione, aveva già minacciato con
l’arma la propria fidanzata (deposizione di un vicino) ovvero il suicidio (ipotesi
sostenuta dalla fidanzata).

emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa la sussistenza dei
presupposti che giustificano l’adozione della misura custodiale.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimentoal
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 co. 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, 4 giugno 2014
Il Consigliere estensore

resi

Sulla base di tale premessa, l’ordinanza impugnata non risulta censurabile,

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