Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35497 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35497 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORLANDO PAOLO MARIO N. IL 07/11/1952
avverso la sentenza n. 3284/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 1615/15

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con
particolare riguardo alla offensività della condotta con riferimento alla dedotta assenza di
valore effettivo delle quote sociali, trasferite alla moglie solo per motivi affettivi, relative a
società a responsabilità limitata oggi fallita, esclusa illogicamente sulla base della condotta in
astratto ascritta.
Con memoria nell’interesse della parte civile MEMBRANE SRL si evidenzia la inammissibilità e
comunque l’infondatezza del ricorso mancando qualsiasi prova della dedotta assenza di valore
delle quote trasferite.
Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione della sentenza
che ha escluso, senza vizi logici e giuridici, la soltanto adombrata assenza di valore economico
sulla base della condotta dimostrativa della volontà di sottrarre le quote al disposto sequestro.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17.6.2015

L’imputato ORLANDO Paolo Mario ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
19.10.2012 appellata dall’imputato, che aveva affermato la responsabilità del predetto in
ordine al reato di cui alli art. 388 c.p. e la pena inflitta, oltre le statuizioni civili.

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