Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35496 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35496 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZI LUCIANA N. IL 29/09/1957
avverso la sentenza n. 2047/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputata Rizzi Luciana ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna che,
a conferma di quella emessa dal Tribunale di Piacenza in data 09/12/2009, ne ha ribadito la responsabilità per il reato di cui all’art. 334 cod. pen. e la condanna ivi stabilita alla pena di sei
mesi di reclusione ed C 100,00 di multa.

Il ricorso è inammissibile poiché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606
comma 3 cod. proc. pen.), implicanti valutazioni tipiche delle attribuzioni dei giudici di merito.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 2O15

La ricorrente deduce violazione di legge, sostenendo l’erroneità della valutazione operata dalla
Corte territoriale, dolendosi altresì della mancata applicazione delle attenuanti generiche in
prevalenza sulla contestata recidiva; deduce, infine, vizio di motivazione in ordine alla mancata
sostituzione della pena ai sensi dell’art. 53 I. n. 689 del 1981.

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