Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35496 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35496 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZI ANDREA N. IL 06/02/1992
avverso l’ordinanza n. 27/2014 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
03/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
le/sentite le conclusioni del PG Dott. rs
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Data Udienza: 04/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Propone ricorso per cassazione Mazzi Andrea, avverso l’ordinanza del
Tribunale del riesame di Genova, in data 3 gennaio 2014, con la quale è stato
confermato il provvedimento del Gip di Massa, in data 7 gennaio 2013, che
aveva rigettato la richiesta della difesa di dichiarare inefficace la misura
cautelare emessa in ordine alla imputazione provvisoria di omicidio, per non
essere stato effettuato l’interrogatorio di garanzia e per il mancato deposito di un
verbale d’ispezione corporale cui l’imputato era stato sottoposto.
Deduce

1) la violazione degli artt. 309-310 e 292 co. 2 ter cod. proc. pen., art. 178
lett. c) cod. proc. pen.. A fronte della sua doglianza circa il mancato rintraccio,
negli atti depositati dal pubblico ministero, di una ispezione corporale con
relativa documentazione fotografica attestante lesioni subite dall’imputato, il
tribunale avrebbe dovuto richiederne l’acquisizione prima della decisione. Ne era
conseguita la nullità posta dall’articolo 178 lett. c) del codice di rito, stante
l’interesse della difesa di veder accertata l’eccezione di nullità dell’ordinanza
cautelare;
2) il vizio della motivazione e violazione degli articoli 294 comma 1 e 302
cod. proc. pen.. Lamenta, in particolare, la difesa, che una corretta
interpretazione dell’articolo 294 co. 1 del codice doveva portare ad escludere
l’automatismo della surrogabilità, sempre comunque, dell’interrogatorio della
convalida con quello di garanzia. Nel caso in esame, l’interrogatorio della
convalida non poteva essere ritenuto equipollente a quello di garanzia dal
momento che l’indagato lo aveva reso davanti al pubblico ministero e nello
stesso giorno davanti al gip, assente il pubblico ministero, senza nessun deposito
degli atti, con diritto alla copia per la difesa, ed anche in difetto del mero accesso
agli stessi. Sostiene che l’interrogatorio di garanzia non avrebbe adempiuto la
sua funzione in quanto non reso “ratione cognita”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è destituito di fondamento alla luce dell’orientamento
costante della giurisprudenza sulla questione posta.
Il motivo è privo di specificità, in quanto il difensore non indica in che modo
il verbale di ispezione corporale che si assume non essere stato depositato
avrebbe influito favorevolmente sulla posizione dell’imputato. Si è osservato che,
in tema di misure cautelari personali, per elementi favorevoli all’indagato devono
intendersi quegli elementi fattuali di natura oggettiva che sono idonei a
contrastare concretamente, cioè a vanificare o ad attenuare, gli indizi di
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colpevolezza o le esigenze cautelari poste a base della misura restrittiva (Sez. 3,
Sentenza n. 20692 del 22/03/2001 Cc. (dep. 22/05/2001) Rv. 219863). Tale
valenza deve essere specificamente indicata nel ricorso al Tribunale del riesame,
quando si vuole sostenere che dalla mancata trasmissione di un atto, sia
derivata la caducazione della misura cautelare.
Nel caso di specie, gli elementi che sarebbero stati sottratti alla conoscenza
del Tribunale non solo risultano non evidenziati al Tribunale stesso all’atto della
proposizione del riesame o della successiva discussione, come attestato a pagina
2 del provvedimento impugnato, ma non sono stati specificati nemmeno nel

presente ricorso.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
L’equipollenza tra l’interrogatorio reso dall’indagato nell’udienza di convalida
e quello di garanzia trova la sua base normativa nell’articolo 294 del codice di
rito, laddove dispone che il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della
misura cautelare procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare, solo se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida
dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto. Questo è quanto è avvenuto nel
caso di specie: avendo il gip già interrogato il fermato nell’udienza di convalida,
non era più tenuto a reiterare l’interrogatorio dopo l’emissione _della misura
cautelare. Mette solo conto di rilevare, avendo il difensore sostenuto di non
essere stato messo in grado di esaminare gli atti del fascicolo, che nell’ordinanza
del gip, che integra quella del riesame, si afferma che nessuna richiesta di
consultazione degli atti era stata effettuata al giudice o al cancelliere, dal
fermato o dai suoi difensori durante l’udienza, né nessuna eccezione era stata
sollevata durante l’interrogatorio.
Peraltro, ove il contraddittorio cartolare tra le parti sia stato impedito, ne
deriva una nullità di ordine generale a regime intermedio tanto dell’interrogatorio
che della decisione di convalida, la quale, peraltro, deve essere dedotta entro il
termine previsto dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
(Sez. U, Sentenza n. 36212 del 30/09/2010).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, 4 giugno 2014
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Il Consigliere estensore

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