Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35495 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35495 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAGLIA MARCO N. IL 20/08/1969
avverso l’ordinanza n. 7855/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputato Braglia Marco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna che
ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso quella emessa dal Tribunale di
Modena, Sezione Distaccata di Sassuolo in data 23/03/2012 e che lo aveva condannato alla
pena di due mesi di reclusione per il reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento
(artt. 388 cod. pen.).

Il ricorso è comunque inammissibile per avervi il Braglia rinunciato con dichiarazione pervenuto
in Cancelleria il 7 luglio 2015.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare, attesa la rinuncia, in C 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 015

Il ricorrente deduce violazione della legge penale in relazione all’art. 591 cod. proc. pen., sostenendo che le censure formulate erano adeguate rispetto alla consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.

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