Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35494 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35494 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOLIMANDO SALVATORE N. IL 16/12/1966
avverso la sentenza n. 978/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 16/07/2015
Motivi della decisione
L’imputato Solimando Salvatore ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Genova che, in parziale riforma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data 28/05/2013, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di evasione dagli
arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.), ma ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado
nella misura finale di sei mesi di reclusione, causa disapplicazione della recidiva contestata.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte territoriale argomentato
per la non sostituibilità della pena a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato, tali da
renderlo immeritevole del beneficio invocato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 20
Il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine all’omessa sostituzione della pena irrogata con la corrispondente sanzione della libertà controllata ex art. 53 I. n. 689 del 1981.