Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35494 del 04/06/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35494 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLAFIGLI MARCELLO N. IL 12/11/1953
avverso la sentenza n. 29013/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 23/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 04/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Colafigli Marcello, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, propone
personalmente ricorso per saltum avverso la sentenza della quinta Sezione di
questa Corte n. 1450 del 23/10/2013 (recte, 49810 del 2013) per “violazione di
legge, carenza di motivazione, contraddittorietà delle argomentazioni e
motivazione della sentenza impugnata”.
Ad avviso della parte, la Corte, investita con ricorso straordinario per la
cassazione della sentenza emessa dalla prima sezione di questa Corte in data 7
conteggiato il pre sofferto dell’istante, pari a 32 anni di carcere effettivo e circa
10 anni di liberazione anticipata, che avrebbe portato a ritenere completamente
espiata la pena inflittagli. Richiama la giurisprudenza formatasi sull’articolo 78
del codice penale e chiede che la questione sia portata all’attenzione delle
Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Già nella sentenza citata dal ricorrente, che aveva rigettato il ricorso
straordinario per cassazione riferito alla sentenza 7 maggio 2013 di questa
Suprema Corte, era stato ribadito il principio che il ricorso straordinario ex
articolo 625 bis cod. proc. pen., strumento utilizzabile soltanto a favore del
condannato, poteva avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna,
ovvero sentenze della Corte di cassazione che rendevano definitive, a
conclusione del procedimento di cognizione, sentenze che avessero applicato una
sanzione penale, con esclusione delle sentenze, come quella 7 maggio 2013
pronunciata dalla prima sezione, relativa ad un ricorso in materia di un
provvedimento emesso nella fase di esecuzione.
Con il ricorso in esame, Colafigli Marcello impugna la sentenza emessa dalla
quinta sezione di questa Corte.
Già con sentenza n. 16103 in data 30 aprile 2002 (ric. Basile) le Sezioni
Unite di questa Corte Suprema hanno evidenziato che, “per quanto il codice di
rito attualmente in vigore non contenga una disposizione analoga a quella di cui
all’art. 552 del codice previgente, nel quale era affermata l’inoppugnabilità di
tutti i provvedimenti della Corte di Cassazione, nondimeno il relativo principio ha
conservato i caratteri di immanenza e centralità nel sistema processuale, in
funzione di strumento di chiusura dello stesso. Su tale premessa l’organo
supremo di nomofilachia ha osservato che il ricorso per errore di fatto, introdotto
nel sistema dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 6, comma 6, mediante
l’inserimento dell’art. 625 bis c.p.p., costituente un mezzo straordinario
1
maggio 2013, non aveva correttamente valutato o valutato male o non
d’impugnazione, rappresenta un’evidente eccezione ad uno dei principi
fondamentali dell’ordinamento processuale: donde la conseguenza per cui le
disposizioni che lo regolano non sono suscettibili di applicazione analogica in
forza del divieto sancito dall’art. 14 disp. gen. (c.d. preleggi).
e, in genere, su qualsiasi ricorso attinente a procedimenti diversi da quello di
cognizione sfociato in una sentenza di condanna penale (Cass. 8 novembre 2005
n. 45937; Cass. 28 gennaio 2004 n. 6835)”.
La sentenza emessa dalla quinta sezione è quindi inoppugnabile.
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, 4 giugno 2014
Il Consigliere estensore
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al