Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35493 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35493 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OUCHAI HICHAM N. IL 05/12/1977
avverso la sentenza n. 2794/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 1582/15

à

Motivi della decisione
L’imputato OUCHAI HICHAM ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Milano che, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale il 24.1.2014 appellata
dal P.G., ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di evasione,
condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 385 c.p. e vizio di illogicità della
motivazione in relazione alla quantificazione della pena determinata in modo ben superiore al
minimo edittale elevato legislativamente solo successivamente alla commissione del fatto.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

Il ricorso si rivela inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata che ha considerato ai fini della determinazione della pena che il ricorrente
era un pluripregiudicato.

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