Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35493 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35493 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERETTI CLAUDIO N. IL 15/01/1960
avverso l’ordinanza n. 56/2013 TRIB. LIBERTA’ di RAVENNA, del
06/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E (r .‘ – ‘■2 C–0
–(;’

Uditi difensor Avv.;

oU c_LZ:QAr.1-1:3

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto.

1.11 6 dicembre 2013 il Tribunale di Ravenna, costituito ai sensi dell’art. 322-bis

c.p.p., rigettava la richiesta di riesame avanzata da Claudio Peretti avverso il
decreto di sequestro preventivo emesso 1’8 novembre 2013 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Ravenna.

presso l’abitazione dell’indagato non avevano formato oggetto di segnalazione di
trasferimento dal luogo di residenza indicato al momento della loro denuncia (via
Grado n. 49) al domicilio (via Medea n. 21), ove era stato eseguito l’accesso da
parte dei Carabinieri.
Ad avviso dei giudici sussisteva il fumus commissi delicti e vi era pericolo che
la libera disponibilità delle armi potesse protrarre la consumazione del reato,
consistente nella detenzione di armi non sorretta dalla prescritta comunicazione di
trasferimento, funzionale a portare le forze dell’ordine a conoscenza dell’effettivo
luogo in cui esse erano custodite e a rendere più agevoli i prescritti controlli.
In ordine alle restanti censure difensive il Tribunale argomentava che:
erano irrilevanti, in quanto non immediatamente incidenti sulla legittimità del
provvedimento adottato, le ragioni sottese al controllo, le modalità di accesso
all’abitazione dell’indagato, la titolarità in capo all’indagato del porto d’armi,
l’adozione di misure amministrative adottate dall’autorità di p.s. precedentemente
alla richiesta di sequestro preventivo e dirette al controllo delle armi;
sussisteva piena corrispondenza tra la richiesta del P.M. che aveva sollecitato
l’applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo e il
provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la
misura.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite
il difensore di fiducia, Peretti, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione di legge e carenza della motivazione in ordine alla
sussistenza dei presupposti applicativi della misura, non sussistendo né il fumus
commissi delicti né il periculum in mora: Peretti aveva adottato ogni cautela nella

custodia delle armi e non vi era concreto pericolo di protrazione della condotta
criminosa.

1

Il Tribunale osservava che le armi sequestrate nel corso del controllo effettuato

Denuncia, poi, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al
riferimento alla confisca obbligatoria, contenuto nell’ordinanza impugnata, non
applicandosi al caso di specie il disposto dell’art. 6 1. n. 152 del 1975.

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.

misure cautelari reali delle condizioni di cui all’art. 273 e che, pertanto, la verifica
della legittimità di un provvedimento cautelare reale deve esaurirsi
nell’accertamento di un rapporto di simmetrica corrispondenza tra il fatto
manifestatosi e la fattispecie normativa. Ciò non toglie, però, che tale verifica,
relativa all’astratta rilevanza penale del fatto-reato debba essere condotta secondo
criteri rigorosi e sulla base delle risultanze processuali (S.U., 20.11.1996, Bassi;
S.U., 24.3.1995, Barbuto; S.U. 25.3.1993, Gifuni).
In coerenza con tale impostazione e con i principi enunciati dalla Corte
Costituzionale (Corte cost., ord. n. 153 del 2007), in sede di riesame dei
provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia
precluso l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta
fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla
base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus del reato
ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo,
purché di immediato rilievo (Sez. 1, 11.5.2007, Citarella; Sez. 4, 21.5.2008, P.M. in
proc. Di Fulvio; Sez. 2, 2.10.2008, Bedino).
Nel verificare i presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale il
Tribunale del riesame, quindi„ non può avere riguardo alla sola astratta
configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le
risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica
accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano
avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato
contestato (Sez. 3, 5.5.2010, Bressan, Sez. 3, 11.3.2010, D’Orazio).
2. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in

precedenza illustrati, avendo richiamato, con puntuale, completa ed esatta
argomentazione giuridica, per quanto attiene al fumus commissi delicti, l’esito delle
attività di perquisizione e sequestro svolte presso l’abitazione del ricorrente e l’esito
2

1.Preliminarmente il Collegio osserva che è da escludere l’estensibilità alle

delle indagini svolte in merito al luogo in cui le armi erano state originariamente
denunciate nel 2004 e al contenuto della relativa denuncia di detenzione presso un
domicilio diverso rispetto a quello in cui sono state effettivamente rinvenute.
Il provvedimento impugnato contiene, altresì, una puntuale descrizione della
condotta contestata all’indagato anche sotto il profilo del tempo e del luogo di
consumazione del reato, consistente nell’omessa denuncia del trasferimento delle

le competenti Autorità, sì da consentire ogni necessaria e opportuna forma di
controllo.
E’ indubbio che l’oggettività giuridica del reato previsto dagli artt. 38 t.u.l.p.s. e
58 del regolamento di esecuzione è identificabile nell’esigenza di rendere noto
all’autorità di p.s. il luogo in cui sono detenute le armi in modo da consentire i
necessari controlli (Cass., Sez. I, 25 settembre 1995, Palazzo; Cass., Sez. I, 7 luglio
1995, P.M. in proc. Beruacchi; Cass, Sez. I, 20 marzo 2003, Bincoletto cit).
Ne consegue che la denuncia di trasferimento delle armi, proprio perché
indispensabile a soddisfare l’interesse protetto dalla norma incriminatrice,
costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell’atto stesso in cui
non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l’obbligato non abbia
comunicato alla competente autorità di polizia la nuova località in cui l’arma è stata
trasferita. Correlativamente, la consumazione del reato ha inizio con l’omessa
denuncia e cessa soltanto quando, col venir meno dell’inerzia del soggetto, sia
eliminata la situazione antigiuridica attraverso l’esecuzione del comportamento
prescritto dalla legge.
In tale contesto privi di pregio e di attinenza con la contestata fattispecie
contravvenzionale violata appaiono i riferimenti fattuali, operati dalla difesa, alla
titolarità da parte dell’indagato, di regolare licenza di porto di pistola per guardia
particolare giurata, alla diligenza nella custodia delle armi, alle circostanze
preesistenti alla effettuazione della perquisizione.
3.11 provvedimento impugnato è immune da vizi giuridici anche nella parte in
cui ha ravvisato il periculum in mora nel protrarsi di una detenzione di armi in un
luogo diverso da quello formalmente denunciato e, quindi, inidoneo a consentire i
controlli previsti dalla legge nei confronti di possessori di armi.
4.Correttamente, infine, il Tribunale, nel corpo della motivazione, ha fatto
riferimento, per giustificare con puntuale argomentazione la sussistenza del
3

armi dal luogo segnalato alle Forze di Polizia in altra località senza renderne edotte

periculum in mora, al disposto dell’art. 6 1. n. 152 del 1975 che rende obbligatoria

la confisca delle armi in presenza di una violazione della relativa disciplina.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 4 giugno 2014.

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