Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35492 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35492 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO MONACO FRANCESCO N. IL 26/08/1962 parte offesa nel
procedimento
c/
SAPIENZA ROMINA N. IL 28/10/1974
GULINO MARIA GRAZIA N. IL 30/03/1964
avverso il decreto n. 8572/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
Lo Monaco Francesco ricorre, con atto sottoscritto da difensore munito di procura speciale, avverso il decreto emesso dal GIP del Tribunale di Catania in data 27/06/2014 con cui è stata
disposta l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di Sapienza Romina e Gulino
Maria Grazia per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 lett. a) cod.
proc. pen. poiché proveniente da soggetto non legittimato, non potendo il privato – per giurisprudenza costante e pacifica di questa Corte di Cassazione – quand’anche concretamente
danneggiato dal tenore della falsa deposizione, considerarsi parte offesa del reato di cui all’art.
372 cod. pen.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 20

Il ricorrente deduce violazione di legge processuale in relazione alla mancata instaurazione del
contraddittorio ai sensi degli artt. 127 e 408 cod. proc. pen., derivante anche dall’omessa notificazione alla parte offesa della richiesta del PM.

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