Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35492 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35492 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAGNANI CARLA N. IL 10/05/1952
avverso l’ordinanza n. 219/2013 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
23/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott. f
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata in data 23 dicembre 1013, depositata in cancelleria
il 27 dicembre 2013, il tribunale del riesame di Firenze rigettava l’istanza di
riesame avanzata nell’interesse di Fagnani Carla avverso il decreto di convalida
di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Firenze, relativo
all’immobile ubicato in Firenze via dei Bardi 2.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Fagnani a mezzo
del difensore di fiducia chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione.

comunicato a questa Corte la rinuncia al ricorso.

OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per rrin.ufrerà) sprt3v 4-ervfl carttstig

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La rinuncia all’impugnazione è invero una dichiarazione abdicativa,
irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere
formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione
stessa (Cass., Sez. 1, 19 giugno 2013, Palumbo; Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996,
Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass.
2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette
equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art.
589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la
ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
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dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal difensore di
Nel caso di specie•
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fiducia, con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva eírinnata
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Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1,
lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, 4 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Con atto in data 21/5/2014, il difensore di fiducia dell’imputata ha

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