Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35490 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35490 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAADJA MANSOUR N. IL 18/12/1969
avverso la sentenza n. 811/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
19/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

4

1481/15 RG

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova ha applicato a BAADIA MANSOUR, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’art. 385 c.p..

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha
soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez.
U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998,
Messina) essendosi, tra l’altro, specificamente indicate le ragioni della concessione delle
attenuanti in parola.
All’inammissibilità dellotimpugnaziontsegue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ascuiaolal versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile itricors»e condanna iericorrentt al pagamento delle spese processuali e
~c1 della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 16.7.2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, l’ imputato deducendo
vizio della motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

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