Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35490 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35490 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

Data Udienza: 16/05/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
D’AGOSTINI FRANCESCO N. IL 01/12/1949
D’AGOSTINI PIETRO N. IL 28/11/1974
RECCHIA BENEDETTA N. IL 22/06/1952
inoltre:
D’AGOSTINI FRANCESCO N. IL 01/12/1949
D’AGOSTINI PIETRO N. IL 28/11/1974
RECCHIA BENEDETTA N. IL 22/06/1952
avverso la sentenza n. 10920/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ve,-Q_,Q LQ C_\
che ha concluso per

FATTO E DIRITTO
La procura generale presso la corte di appello di Roma ha presentato,i1 17.10.2011, ricorso, per
violazione di legge e specificamente per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità, con particolare riferimento all’art. 178 lett. c) cpp, avverso la sentenza 3.10.2011 della
corte di appello della stessa sede , con la quale è stata confermata la sentenza 24.3.09 del Gup del
tribunale di Cassino, di condanna di D’Agostini Francesco, Recchia Benedetta, D’Agostini Pietro
per i delitti , uniti dal vincolo della continuazione ,di lesioni, ingiuria e minaccia.
Il ricorrente rileva che la corte territoriale, preso atto alla prima udienza del 4.10.2010, della
tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio, ha disposto rinvio all’udienza del
3.10.2011 e nuova notifica dell’atto introduttivo . Il decreto di citazione notificato ha riportato
come data di udienza il 3.11.2011, impedendo così agli imputati di presenziare all’udienza
medesima. Tale irregolarità ha comportato la violazione dell’art. 178 lett. c) cpp , atteso che la
celebrazione dell’udienza in data diversa rispetto a quella indicata nel decreto di citazione,notificato
agli appellanti, ha comportato la lesione del loro diritto di intervento.
Avverso la medesima sentenza hanno presentato successivamente ricorso i tre imputati , per la
medesima violazione di legge.
L’impugnazione è fondata : secondo un consolidato e condivisibile orientamento
giurisprudenziale(sez. 6 n. 8794 del 20.6.1996, rv 205907; sez. 6 n. 47321 del 13.11.03, rv 226935),
l’inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai
sensi degli artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f), 178 comma primo lett. c) e 179
comma primo cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato
per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del
diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione.
La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello
di Roma.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello
di Roma.

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