Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35490 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35490 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI VIRGILIO MICHELINO N. IL 25/01/1950
avverso l’ordinanza n. 6443/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 26/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI N VIK;
lette/sente conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26/9/2013 il Magistrato di Sorveglianza di Torino
rigettava l’istanza di Di Virgilio Michelino volta alla remissione del debito di euro
119.931,66 per spese processuali, relativo alla condanna riportata con sentenza
del 19/1/2006 della Corte d’appello di Torino, ritenendo insussistente il requisito
delle disagiate condizioni economiche, in quanto percettore di un reddito mensile
di euro 1400 e proprietario al 50% di un appartamento in Susa. Di Virgilio era
stato condannato per il grave delitto di corruzione continuata ed era “notorio
come tale attività delinquenziale comportasse l’acquisizione di ingenti profitti

illeciti ovviamente non dichiarati, nè dichiarabili”.
Ricorre per cassazione la difesa, chiedendone l’annullamento per violazione
di legge e vizio di motivazione.
Quanto al primo profilo, il giudice, ai fini della valutazione del requisito delle
disagiate condizioni economiche, non aveva considerato che per consolidata
giurisprudenza detto requisito è integrato, non solo quando il soggetto si trovi in
stato di indigenza, ma anche quando l’adempimento del debito determinerebbe
per il debitore gravi difficoltà nel far fronte alle elementari esigenze di vita
ovvero, comportando un notevole squilibrio, determinerebbe una
compromissione della possibilità di recupero ed il reinserimento.
Il giudice non aveva considerato l’importo complessivo del debito in
raffronto ai redditi disponibili.
Il magistrato aveva inoltre introdotto una presunzione di redditi occulti sulla
base della tipologia del reato commesso, omettendo il confronto con elementi
certi, quali il tenore di vita o altre sentenze passate in giudicato, dalle quali
inferire le sue disponibilità economiche. Né aveva considerato la risalenza nel
tempo dei fatti per cui aveva riportato condanna, per cui i redditi illeciti all’epoca
conseguiti non sarebbero dimostrativi della sua capacità reddituale attuale.
I medesimi elementi sopra indicati vengono riproposti sotto forma di
mancanza di motivazione.
Nel suo parere scritto il Procuratore Generale presso questa Corte, ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, in quanto la motivazione del
provvedimento impugnato non fornisce effettiva e congrua giustificazione
argomentativa delle conclusioni assunte, mancando una comparazione tra
l’entità del debito e la consistenza patrimoniale e reddituale del condannato o
dimostrativa del suo tenore di vita. Comparazioni queste fondate anche su valori
indiziari, ma non su una generica presunzione in base alla tipologia di reato per
cui era intervenuta condanna.

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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere.
Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che ai fini della remissione
del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle
disagiate condizioni economiche richiesto sia dall’abrogata Legge n. 354 del
1975, art. 56, che dal vigente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, è integrato non
solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando
l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo

vitali e compromettere quindi il recupero ed il reinserimento sociale. (Sez. 1,
Ordinanza n. 14541 del 24/01/2006 Cc. (dep. 27/04/2006) Rv. 233939,
Mangione).
A tal fine occorre avere riguardo all’entità del debito e all’impatto che il suo
assolvimento provocherebbe sulla situazione complessiva del condannato.
La motivazione con la quale si esclude l’esistenza di condizioni economiche
disagiate non è, ad avviso del Collegio, da ritenere soddisfacente: ne’ in astratto,
ne’ in rapporto all’entità del debito, mancando una valutazione in concreto.
Sotto la parvenza di fatto notorio, il magistrato di sorveglianza introduce
una mera presunzione, quale è quella che, sulla base della tipologia dei reati
commessi dei reati per cui è intervenuta condanna, Di Virgilio abbia redditi
attuali occulti. Non è in discussione che la capacità reddituale del condannato
possa essere desunta anche in via indiziaria, ma ciò può solo conseguire quando
si acquisiscono dati certi idonei a smentire l’incapacità di adempiere.
L’ordinanza va quindi annullata con rinvio al tribunale di sorveglianza di
Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di
sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, 4 giugno 2014
Il Consigliere estensore

bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze

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