Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3549 del 17/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3549 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
TASSETTO BRUNO N. IL 13/08/1940
avverso la sentenza n. 62/2012 GIUDICE DI PACE di ALBANO
LAZIALE, del 17/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 17/09/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Izzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del
P.G..

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 17/07/2013, il Giudice di pace di Albano Laziale
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bruno Tassetto, imputato di

della querela, in considerazione della mancata comparizione della persona offesa
e dell’imputato malgrado l’avvertimento che la persistente assenza sarebbe stata
interpretata come remissione.
Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma,
denunciando la violazione dell’art. 152 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto è stato presentato oltre il termine
prescritto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
condiviso dal Collegio, ai fini del computo dei termini durante il periodo di
sospensione feriale il dies a quo va fissato nel 15 settembre ed il giorno 16
settembre va, quindi, utilmente calcolato (Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012 – dep.
02/01/2013, Boumari, Rv. 254209).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la sentenza del Giudice di pace di Albano
Laziale è stata deliberata il 17/07/2013 e la motivazione è stata contestualmente
depositata. Il termine per la presentazione del ricorso è dunque di 15 giorni, in
forza della disciplina – applicabile anche al procedimento dinanzi al giudice di
pace – di cui al combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. a), e 544,
comma 1, cod. proc. pen.
Dall’attestazione del funzionario della Procura generale presso la Corte di
appello di Roma, la sentenza risulta comunicata a quell’Ufficio il 10/09/2013. Alla
luce del principio di diritto sopra richiamato, il termine di 15 giorni per la
presentazione del ricorso è scaduto in data 30/09/2013 (lunedì), laddove il
ricorso – che non consta essere stato spedito a mezzo posta – risulta depositato
presso l’Ufficio affari penali della Procura generale presso la Corte di appello di
Roma il 26/09/2013 e presso la cancelleria del Giudice di pace di Albano Laziale
il 02/10/2013. Poiché, ai fini della presentazione dell’impugnazione del

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lesioni personali e minacce in danno di Alfonso Trofa, per intervenuta remissione

Procuratore Generale presso la Corte di Appello non rileva il tempestivo deposito
nell’ufficio affari penali della stessa Procura generale, che non equivale alla
spedizione dell’atto a mezzo del servizio postale, non prestandosi il principio
dettato dall’art. 583, comma 2, cod. proc. pen. ad una applicazione che vada
oltre i casi in esso espressamente previsti (Sez. 6, n. 268 del 31/10/1996 – dep.
17/01/1997, Chiarella ed altro, Rv. 206693), il ricorso è tardivo e deve essere
dichiarato inammissibile.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso il 17/09/2014.

P.Q.M.

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