Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3549 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3549 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORRENTI VITTORIA RITA N. IL 03/04/1934
avverso il decreto n. 10/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/s9tite le conclusioni del PG Dott. R,&ie &
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/11/2013

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione, Sorrenti Vittoria Rita, avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio
Calabria, in data 13 marzo 2012, con il quale è stato confermato il provvedimento di primo grado, emesso
dal Tribunale, di rigetto dell’istanza di restituzione, avanzata dalla ricorrente quale terza interessata,
nell’ambito dell’incidente di esecuzione volto ad ottenere, appunto, il dissequestro di un garage di
proprietà della istante.
Tale bene, unitamente ad altri, era stato originariamente sequestrato a carico del marito, Frascati
restituzione emesso nel 2000 e confermato nel 2001, lo stesso garage in questione era stato nuovamente
sequestrato, seppure intestati alla Sorrenti, in quanto ritenuto riconducibile a società (Stella costruzioni
S.r.l.) nella disponibilità di Frascati Antonino, fratello di Demetrio.
La Corte d’appello rigettava il gravame osservando che il bene immobile reclamato dalla ricorrente quale
terza interessata, con riferimento al provvedimento ablativo e al successivo dissequestro disposto nella
procedura concernente Demetrio Frascati, era sottoposto a vincolo di indisponibilità nell’ambito della
diversa e nuova procedura di prevenzione avviata a carico di Antonino Frascati: procedura nella quale,
soltanto, avrebbero potuto essere avanzate, dalla ricorrente, le proprie specifiche doglianze.
Deduce il difensore che la Corte d’appello è incorsa in un clamoroso errore, ritenendo che la procedura per
il dissequestro avanzata dalla ricorrente con incidente di esecuzione fosse relativa al provvedimento
ablativo emesso nei confronti del marito Frascati Demetrio.
Al contrario, la nuova istanza di restituzione era stata formulata con riferimento al provvedimento di
estensione della confisca di prevenzione disposta, il 16 marzo 2010, nei confronti di Frascati Antonino e
della società ad esso riconducibile.
Del tutto illogicamente, d’altra parte, la Corte d’appello aveva ritenuto che la istanza di dissequestro in
esame fosse stata avanzata in riferimento al provvedimento ablativo che aveva riguardato Frascati
Demetrio, essendosi completamente trascurato che quella procedura si era definitivamente conclusa con il
prowedimento di restituzione del bene alla terza interessata.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha rilevato che la Corte d’appello si è espressa relativamente ad
un provvedimento non appellabile quale è quello emesso dal giudice dell’esecuzione, soggetto soltanto ad
opposizione e poi a ricorso per cassazione.
Per tale ragione ha chiesto rilevarsi d’ufficio l’inammissibilità di quell’appello e, per l’effetto, annullarsi
senza rinvio il provvedimento impugnato.
Rileva questa Corte che il ricorso è inammissibile.
E’ assolutamente costante la giurisprudenza di questa Corte nel sostenere che il difensore del terzo
interessato che proponga ricorso per cassazione deve essere munito di procura speciale.
Come bene chiarito dalla stessa ( si veda, ad esempio, la motivazione della sentenza, conforme, n. 31044
del 13 giugno 2013, rv 256839) il terzo interessato, quale è la ricorrente, al pari dei soggetti considerati
espressamente dall’art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a
quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un
onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (Cass. pen.,
sez. 6, n. 13798 del 20 gennaio 2011, Bonura, rv. 249873, e n. 46429 del 17 settembre 2009, Pace ed altri,
rv, 245440).

Demetrio, nell’ambito di procedimento di prevenzione che lo riguardava e, dopo un provvedimento di

%)

Nel caso di specie, tale procura speciale non solo non risulta allegata al ricorso, ma non si rinviene neppure
all’esito dell’esame del fascicolo pervenuto presso questa Corte.
Invero, all’estensore del ricorso, avv. D’Ascola, appare rilasciata, in data 19 novembre 2010, una procura
riferita espressamente, quanto ad oggetto specifico, alla “proposizione” dell’incidente di esecuzione:
precisazione che dà corpo e determina l’oggetto del mandato, all’interno del generico perimetro, enunciato
in premessa con riferimento a “tutti i diritti che per legge mi spettano”, evidentemente incapaci, di per sé,
di integrare l’oggetto specifico della procura stessa.
Difetta, in conclusione, la procura speciale per la proposizione del ricorso in esame e quindi un requisito
fondante la ammissibilità del ricorso stesso.
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013

Il esidente

il Cons. est.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna della ricorrente al versamento, in favore della

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