Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35489 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35489 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALFANO CARMINE N. IL 21/03/1946
avverso la sentenza n. 355/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 16/07/2015
RG 1461/15
Motivi della decisione
L’imputato ALFANO Carmine ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Potenza che ha confermato quella emessa dal Tribunale Lagonegro il 30.1.2013
appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al
reato di calunnia ai danni di due carabinieri con condanna a pena di giustizia.
Il ricorso si rivela inammissibile perché del tutto generico ed in fatto rispetto alla motivazione
della sentenza impugnata che, con particolare riguardo alla dedotta incapacità di intendere e di
volere, ne ha escluso la ricorrenza nella specie – senza vizi logici e giuridici – ritenendo
soltanto la diminuente di cui all’art. 89 c.p. sulla base del conforme giudizio peritale non
attaccato dal ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015
Il ricorrente deduce violazione di legge non essendo stato considerato che l’imputato era
affetto da sindrome di persecuzione con comportamenti deliranti e vizio di motivazione in
ordine alla gravità dei disturbi della personalità dai quali è affetto l’imputato alla stregua della
perizia in atti.