Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35489 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35489 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRE VITALI ALESSANDRO N. IL 24/10/1978
avverso la sentenza n. 3486/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
we_
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 2, 9 -.(1_,
che ha concluso per di ge,
-o)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/05/2013

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 12.6.2012, la corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza 5.5.2011 del
tribunale della stessa sede, con la quale Previtali Alessandro è stato condannato , previo
riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di un anno di reclusione e € 600 di
multa, perché ritenuto colpevole del reato di furto della borsa di Pedrini Bianca, nella cui auto era
entrato con una giustificazione, rivelatasi un espediente qualificato ex art. 62 n. 2 c.p.
Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento all’art. 62 n. 4 c.p. e all’art. 192 cpp: la corte non ha
riconosciuto l’attenuante , dando rilevanza all’età della persona offesa, compatibile con lo status di
pensionata ,in assenza di qualsiasi accertamento sull’ammontare della pensione e sulla presenza
eventuale di altri redditi, e senza tener conto dell’oggettivo ammontare del danno , corrispondente
all’entità della modesta somma (€ 150) contenuta nella borsa. L’età della donna ,in ordine alla sua
condizione economica costituisce un unico indizio ,di per sé insufficiente a costituire prova a norma
dell’art. 192 co. 2 cpp ;
2. vizio di motivazione :dal testo della sentenza risulta che il Previtali andò a Callusco onde
accompagnare la Casati dopo l’orario di lavoro,terminato alle 16,30 e la corte ha ritenuto
compatibile la sua presenza nel luogo del furto , avvenuto in Temo d’Isola, alle 16,30 circa ,data la
vicinanza delle due località. In tal modo ha omesso di considerare che il tempo necessario per il
trasferimento con un’auto da un luogo a un altro può variare a causa delle condizioni del traffico;
non ha considerato,inoltre, una serie di attività che hanno imposto la spendita di tempo ( dialogo
con la Casati; ricerca di un parcheggio per l’auto Parcheggio, percorrenza di un tratto a piedi per
recarsi nel luogo di destinazione);
3. violazione di legge in riferimento all’art. 530 cpv cpp: gli elementi probatori lasciano spazio per
nutrire un dubbio sulla responsabilità del Previtali e per assolverlo ex art. 530 cpv cpp.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla doglianza per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità,
va rilevato che la corte di merito, da un lato, seguendo il criterio oggettivo di valutazione , ha
escluso che il furto —avente ad oggetto una somma non elevata abbia arrecato alla persona offesa
un danno di speciale tenuità, ossia di rilevanza economica minima, rapportata al livello economico
medio della comunità ,in un determinato periodo storico ; dall’altro, a conferma della oggettiva
esclusione dell’attenuante predetta, ha fatto ricorso al criterio sussidiario delle condizioni
economiche della donna, all’epoca del fatto ottantenne e quindi non in grado di svolgere attività
lavorativa ben remunerata. Trattasi di valutazioni fattuali , improntate ad assoluta razionalità e
quindi del tutto insindacabili in sede di giudizio di legittimità.
Ugualmente impostata su argomentazioni di fatto e su un’alternativa valutazione delle risultanze
processuali è la censura relativa alla assenza del Previtali, sul luogo e al momento del furto in
danno della Pedrini Bianca : la corte, confermando gli indiscutibili dati storici della minima
distanza tra le due località e del minimo tempo di percorrenza (circa due minuti) per il trasferimento
dall’una all’altra, ha concluso razionalmente —ed insindacabilmente- che la dimostrata presenza
dell’imputato a Calusco dopo le 16,30 del 22.10.08 non incrina la forza persuasiva della
testimonianza del principale teste di accusa, il Maffeis, che , con certezza ,lo ha visto salire ,verso le
16,30, sull’auto della derubata, posteggiata dinanzi al supermercato di Temo d’Isola.
Da questi elementi probatori è razionalmente derivato per i giudici di merito il pieno
convincimento sulla responsabilità del Previtali in ordine al reato di furto contestato.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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