Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35486 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35486 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REHIMI SOUFIEN N. IL 18/05/1989
avverso la sentenza n. 2444/2014 TRIBUNALE di PADOVA, del
30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 16/07/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Rehimi Sofien ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di un
anno di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen., capo A della
imputazione) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 576 comma 1 n.1, 61 n. 10 cod.
pen., capo B).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio f 15
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen.