Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35486 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35486 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIOFFI REMO N. IL 14/10/1962
avverso l’ordinanza n. 2458/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di SIENA,
del 19/09/2013

m,

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/seRtite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 19 settembre 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Siena
rigettava l’istanza di Cioffi Remo volta alla remissione del debito di euro
89.804,82 per spese processuali, relativo alla condanna riportata con sentenza
della Corte d’appello di Firenze del 21/10/2005, perché in base alle indagini
compiute difettava il requisito delle disagiate condizioni economiche.
Ricorre per cassazione la difesa, chiedendone l’annullamento per violazione
di legge per non aver il giudice rispettato il termine a comparire di 10 giorni

2013, era stata notificata al difensore e all’istante solo in data 1 agosto 2013.
Nel suo parere scritto il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata in quanto,
per costante giurisprudenza, anche nel procedimento di sorveglianza il termine a
comparire all’udienza non può essere inferiore a 10 giorni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
Come ha esattamente osservato il Procuratore Generale nella sua
requisitoria in atti, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, “anche
nel procedimento di sorveglianza opera la sospensione dei termini processuali in
periodo feriale” (in termini, ex multis, Sez. 1, sentenza n. 36.228 del 23/9/2010;
Sez. 1, sentenza n. 6265 del 16 11.999, Rv 214855) e che per effetto della
stessa, non risultando intervenuta alcuna rinuncia alla sospensione, alla data del
19 settembre 2013 non era ancora scaduto il termine di 10 giorni previsto
dall’art. 666, co. 3, richiamato dall’articolo 678 C.p.p..
Pertanto, deve pronunciarsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con
rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Siena per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di
Sorveglianza di Siena.
Così deciso in Roma, 4 giugno 2014
Il Consigliere estensore

Il Préside

liberi. L’avviso di fissazione dell’udienza camerale, fissata per il 19 settembre

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