Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35485 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35485 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL QUAFIK SALAH EDDINE N. IL 08/04/1992
avverso la sentenza n. 3648/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
04/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 16/07/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato ad El Quafik Salah Eddine ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la
pena di un anno di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.,
capo A dell’imputazione), lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 576 comma 1 n.1 e 5bis, 61 n. 2 cod. pen., capo B) e porto ingiustificato di coltello (art. 4 I. n. 110 del 1975, capo
C).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile, atteso che, concordando con il PM la pena da applicare, l’imputato ha rinunziato a ogni deduzione concernente sia il
merito dell’imputazione sia la misura della pena.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 2.15
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando l’applicazione di
una pena non adeguata alla stato di disagio sociale in cui versava al momento del fatto.