Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35485 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35485 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 4654/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 25/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/serstitr le conclusioni del PG Dott. E – C9 -1/3.42 4-2–

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto.
1.11 10 giugno 2013 il Magistrato di sorveglianza di Spoleto dichiarava
inammissibile il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso l’immediata
esecuzione della sanzione disciplinare a lui inflitta, pur in pendenza del reclamo al
Magistrato di sorveglianza.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

stata data immediata esecuzione alla sanzione disciplinare nonostante la
presentazione del reclamo al Magistrato di sorveglianza.

Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato,
1. La procedura finalizzata all’eventuale irrogazione di una sanzione
disciplinare nei confronti della persona detenuta è disciplinata dagli artt. 38, 39, 40,
della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. legge di ordinamento penitenziario) e dagli
artt. 78 e 81 del d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 (regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).
Le modalità e i termini per la contestazione dell’addebito all’interessato e per
l’eventuale applicazione delle sanzioni tassativamente indicate dall’art. 39 della I. n.
354 del 1975 devono essere ispirati al rispetto della dignità della persona e ai
principio del contraddittorio e s’inquadrano in un più ampio contesto caratterizzato,
da un lato, dalla necessità di mantenere l’ordine e la disciplina all’interno
dell’istituto penitenziario (art. 1, comma terzo, 1. n. 354 del 1975) e, dall’altro,
dall’esigenza di un trattamento rieducativo rigorosamente informato alla
presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 1, comma
quinto, legge citata) e al reinserimento sociale del condannato (art. 1, comma sesto,
1. citata).
Al Direttore dell’istituto penitenziario e al Consiglio di disciplina, quali autorità
competenti, ex art. 40 1. n. 354 del 1975, a deliberare le sanzioni disciplinari
all’esito della procedura delineata, rispettivamente, dagli artt. 38 della legge citata e
81 del d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230, spetta l’obbligo di osservare le leggi e i
regolamenti nell’espletamento delle suddette attività d’istituto.
In base all’art. 81, comma 8, d.P.R. n. 230 del 2000, il provvedimento definitivo
con il quale è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato
1

personalmente Alessio Attanasio il quale lamenta violazione di legge per essere

dalla direzione dell’istituto al detenuto o internato, ai fini dell’eventuale
proposizione del reclamo, e al Magistrato di sorveglianza, competente a
pronunziarsi sull’impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 69,
comma 6, lett. b, e 14-ter 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche
2. Tanto premesso, occorre stabilire se, ai fini della concreta esecuzione della

sanzione disciplinare, irrogata all’esito della procedura in precedenza delineata, sia

dall’ordinamento penitenziario, ossia il reclamo e il ricorso per cassazione.
La 1. n. 354 del 1975 consente di proporre reclamo avverso una delle sanzioni
disciplinari previste dall’art. 39 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche, così
come irrogate dalle autorità competenti indicate dall’art. 40 della medesima legge.
Non prevede, però, espressamente, la facoltà di impugnare il provvedimento che dà
concreta attuazione alla sanzione disciplinare, rientrante nella esclusiva
disponibilità dell’autorità amministrativa.
In particolare, l’art. 69, comma 6, n. n. 354 del 1975 non prevede alcuna ipotesi
di sospensione della sanzione irrogata e l’art. 14-ter, richiamato dalla suddetta
disposizione in relazione alle modalità e alle scansioni procedimentali, non
contempla alcuna ipotesi di effetto sospensivo derivante dall’intervenuta
proposizione del reclamo.
Una conclusione del genere è suffragata dalla considerazione che il legislatore
ha espressamente disciplinato le situazioni che consentono, da un lato, l’adozione di
un provvedimento interinale di anticipazione dell’irrogazione della sanzione
disciplinare nel lasso di tempo intercorrente tra il rapporto disciplinare e la data
fissata per la convocazione del consiglio di disciplina (art. 78 d.P.R. n. 230 del
2000) e, dall’altro, la sospensione dell’esecuzione della sanzione in presenza di
elementi che facciano presumere che il responsabile si asterrà dalla commissione di
ulteriori infrazioni (art. 80 d.P.R. n. 230 del 2000).
Dal suddetto complesso normativo non si evince, quindi, al di fuori del caso
eccezionale sopra ricordato, un meccanismo di sospensione dell’esecuzione della
sanzione disciplinare irrogata dai competenti organi in attesa dell’esaurimento dei
mezzi di impugnazione avverso la stessa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a

2

necessario o meno attendere l’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione previsti

escludere la colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle

Così deciso, in Roma, il 4 giugno 2014.

ammende.

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