Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35483 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35483 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE MILANO nei confronti di:
TRIBUNALE LIVORNO
con l’ordinanza n. 2034/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
13/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (Y10 YR b[1 4 b’ Risgrao
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Data Udienza: 27/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.12.2013 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti
a questa Corte, con riferimento all’incidente di esecuzione proposto da Santigli
Paolo in relazione al giudicato di condanna di cui alla sentenza pronunciata nei
suoi confronti 1’8.02.1999 dal Tribunale di Milano ed avente per oggetto la
richiesta di usufruire dell’effetto estensivo ex art. 587 cod.proc.pen. delle
impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza da Calabrò Giuseppe e

data 9.01.2003 della Corte d’Appello di Milano.
2.

Il giudice remittente rileva che il Tribunale di Livorno, originariamente

investito della richiesta del Santigli, aveva declinato la propria competenza in
favore del Tribunale di Milano sul presupposto che la sentenza di applicazione
della pena pronunciata il 15.03.2002 dal Tribunale di Livorno nei riguardi del
condannato, che costituiva il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo tra
quelli inclusi nell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso il 17.09.2013
dal pubblico ministero di Livorno, concerneva una pena che era stata dichiarata
interamente estinta per effetto dell’indulto concesso con legge n. 241 del 2006,
con la conseguenza che la sentenza non era più eseguibile e dunque il giudice
dell’esecuzione doveva individuarsi in base al criterio generale di cui all’art. 665
comma 1 del codice di rito, che prevede che la competenza a conoscere
dell’esecuzione di un provvedimento appartiene al giudice che lo ha deliberato.
Il Tribunale di Milano richiama, in contrario, l’orientamento prevalente di questa
Corte secondo cui il criterio di individuazione della competenza stabilito dall’art.
665 comma 4 cod.proc.pen. deve trovare applicazione in ogni caso di
compresenza di più provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi, anche se la
questione proposta riguardi una decisione diversa da quella divenuta irrevocabile
per ultima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il giudice dell’esecuzione competente deve essere individuato nel Tribunale di
Livorno.
2.

La giurisprudenza di questa Corte regolatrice è ormai consolidata

nell’affermazione del principio di diritto per cui la competenza a provvedere in
executivis, nell’ipotesi di una pluralità di provvedimenti emessi nei riguardi del
condannato da giudici diversi, appartiene al giudice che ha emesso il
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione dedotta
_
non riguarda la sentenza da lui emessa (Sez. 1 n. 17545 del 20.04.2012, Rv.
252887, in tema di richiesta di restituzione di beni oggetto di confisca; Sez. 1 n.
2151 del 20/12/2011, Rv. 251686, in tema di applicazione dell’indulto; Sez. 1 n.
1

P

Papandrea Salvatore, conclusesi con l’assoluzione dei predetti con sentenza in

2141 del 20/12/2011, Rv. 251684, in tema di richiesta di riconoscimento della
continuazione; Sez. 1 n. 49256 del 21/10/2004, Rv. 230301).
3. Nel caso di specie, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima nei confronti
del Santigli, compresa nel provvedimento di cumulo messo in esecuzione dal
pubblico ministero è – pacificamente – quella di applicazione pena emessa dal
Tribunale di Livorno il 15 marzo 2002, e dunque la competenza a provvedere
sull’incidente di esecuzione proposto dal condannato spetta al Tribunale di
Livorno, anche se la sentenza di condanna di cui è stata chiesta la revoca sul

altri imputati è quella, precedente, pronunciata 1’8.02.1999 dal Tribunale di
Milano (e confermata il 25.01.2000 dalla Corte d’appello di Milano).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Livorno cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 27/05/2014

presupposto dell’operatività dell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta da

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