Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35482 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35482 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAHZOUM MOHAMED N. IL 25/09/1979
avverso l’ordinanza n. 129/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/s
le conclusioni del PG Dott.
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1-5 t.< kf 0,014 et.t1 C41X • Uditi difensor Avv.; et_a_ c31.4-Q›,t. Data Udienza: 27/05/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6.6.2013, la Corte di Appello di Genova rigettava l'istanza avanzata ex art. 671 c.p.p. da MAHZOUM Mohamed per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati oggetto delle due sentenze di condanna emesse dalla Corte territoriale medesima in data 19.4.2012 (irrevocabile il 31.1.2013) e in data 21.11.2012 (irrevocabile 1'8.3.2013). reati di spaccio di stupefacenti, non evincendosi aliunde un unitario e preordinato disegno criminoso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione MAHZOUM Mohamed per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo quale unico motivo mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p. p. La Corte era pervenuta alla decisione reiettiva senza argomentare le proprie affermazioni sulla ritenuta abitualità del ricorrente nel commettere una determinata tipologia di reato, e senza dare alcun conto delle diverse valutazioni difensive. Nessuna menzione era fatta, in particolare, della richiesta di valutare la condizione di tossicodipendente del Mahzoum in funzione dell'identità del disegno criminoso; né risultavano apprezzati l'identità della norma violata, della qualità di stupefacente commerciato e dei mezzi usati (stessa utenza cellulare) per contattare i fornitori. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza per carenza di motivazione: mancava, invero, ogni riferimento alle deduzioni del condannato e sinanche il doveroso esame delle singole fattispecie di cui alle sentenze di condanna che, soltanto, avrebbero consentito di valutare la sussistenza o meno dei parametri indicati dalla giurisprudenza come sintomatici dell'unicità del disegno criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Va premesso che appartiene al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'affermazione, secondo la quale l'unicità del disegno criminoso, presupposto indefettibile per la configurabilità della continuazione fra più reati anche quando l'applicazione dell'istituto sia invocata in sede esecutiva, richiede sotto il profilo soggettivo la rappresentazione dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall'inizio dell'attività illecita, nel senso che l'autore deve avere già previsto e deliberato in origine ed in via generale l'"iter" criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale di successione o contemporaneità. Ne consegue che tale i I Giudici basavano il diniego sulla ritenuta abitualità del ricorrente nella commissione di problema si risolve in una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. Resta comunque escluso che l'unicità di disegno criminoso possa identificarsi con l'abitualità criminosa o con scelte di vita ispirate alla continua violazione delle norme penali, così come, sul fronte opposto, non può nemmeno pretendersi che tutti i singoli reati siano stati in dettaglio progettati e previsti nelle varie occasioni temporali e nelle modalità specifiche di commissione delle loro azioni, atteso che la disciplina normativa richiede identità del "disegno" sufficientemente specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi sulla scorta di un apprezzamento in punto di fatto spettante al giudice di merito, come tale, se congruamente motivato, insuscettibile di censura nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv. 240489; Sez. 1, n. 18340 dell'11/2/2011, Scarda, Rv. 250305; Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 5, n. 49476 del 25/9/2009, Notaro, Rv. 245833). A tal fine l'analisi, da condurre sulla base degli accertamenti di fatto contenuti nelle sentenze che hanno giudicato le singole vicende criminose, deve riguardare una pluralità di indici sintomatici, rivelatori dell'ideazione e della determinazione volitiva unitaria, quali la prossimità temporale di commissione, l'omogeneità delle condotte sotto il profilo oggettivo, le circostanze concrete di tempo e luogo dell'azione, il bene giuridico leso, le finalità perseguite, le abitudini programmate di vita, con la specificazione che non è necessario rintracciare la compresenza di tutti questi elementi, potendo assumere valore significativo anche la ricorrenza di uno o più di essi e che tanto maggiore è il novero degli elementi indicativi tanto maggiore sarà la possibilità di riconoscere la continuazione. 3. Ciò posto, sussiste il vizio denunciato sotto il profilo della carenza della motivazione, in quanto il provvedimento in verifica ha omesso del tutto di prendere in esame, anche soltanto per respingerle - come pur avrebbe potuto fare nell'esercizio dei poteri valutativi discrezionali, spettanti anche al Giudice dell'Esecuzione, con l'onere del rispetto delle norme giuridiche e dei principi di logica, nonché della necessità di fornire appropriata giustificazione delle scelte effettuate - le argomentazioni a sostegno della richiesta della difesa ricorrente, che aveva non solo indicato l'omogeneità dei reati per natura giuridica e modalità esecutive, ma anche dedotto la condizione di tossicodipendente del condannato, che costituisce, dopo la modifica introdotta nell'art. 671 c.p.p. dall'art. 4vicies D.L. 30.12.2005 n. 272, conv. in L. 21.2.2006 n. 49, uno degli elementi "che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato". 4. Per tali ragioni la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta soltanto apparente e tale da potersi ritenere del tutto insufficiente, sicché se ne impone l' annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione (v. sentenza C. Cost. n. 183 del 19.6.2013, che ha dichiarato l' illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a 2 criminoso, ossia che i singoli reati siano mezzo per il conseguimento di un unico intento, pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice) perché proceda a nuovo esame dell'istanza del ricorrente che tenga conto dei rilievi sopra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014 DEPOSI ATA in diversa composizione.

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