Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35482 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35482 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARLINO STEFANO N. IL 25/12/1976
avverso la sentenza n. 13238/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 16/07/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Lecce, su richiesta dell’imputato
concordata con il PM, ha applicato a Carlino Stefano ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la
pena di sei mesi di reclusione per il reato di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza
speciale (artt. 73 e 75 d. Igs. n. 159 del 2011).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo inosservanza di
legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.