Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35482 del 07/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35482 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Giuseppe Zanalda, quale difensore della
P.O. Pomellato s.p.a., avverso l’ordinanza di archiviazione del G.I.P. del
Tribunale di Milano, in data 20/09/2012 nei confronti degli indagati — per i
reati di contraffazione o alterazione del marchio e ricettazione — Della Fonte
Stefano Giovanni (n. il 31/01/1945) e Berselli Gianfranco (n. l’11/04/1941).
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Elisabetta
Cesqui, che ha concluso chiedendo che si dichiari la nullità del decreto di

Data Udienza: 07/06/2013

archiviazione e si disponga la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Osserva:

In data 20/09/2012 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha disposto

Stefano Giovanni e Berselli Gianfranco – per i reati di contraffazione o
alterazione del marchio e ricettazione — nonostante la P.O. avesse chiesto di
essere avvisata — ex art. 408 del c.p.p. — dell’eventuale richiesta di
archiviazione (in realtà l’avviso di archiviazione era stato inviato, ma non è
stato mai notificato per erronea individuazione dell’indirizzo).
Il difensore della P.O. propone ricorso per Cassazione avverso tale
provvedimento deducendo la violazione dell’articolo 408, Il comma, c.p.p. in
relazione all’articolo 410 c.p.p. poiché pur avendo espressamente chiesto al
P.M. di essere avvisato — ex articolo 408 c.p.p. — in caso di richiesta di
archiviazione, tale avviso veniva omesso.
Il difensore della ricorrente P.O. conclude, pertanto, chiedendo
l’annullamento del decreto di archiviazione.

motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Invero, si deve rilevare che nonostante la regolare
istanza ex art. 408 del c.p.p., il P.M. ha omesso di avvisare la P.O. della sua
richiesta di archiviazione.
L’omessa notifica della richiesta di archiviazione da parte del P.M. ha
impedito alla P.O. – che aveva espressamente richiesto di essere avvisata,
ex articolo 408, II comma, c.p.p. – di proporre opposizione alla suddetta
richiesta, ex articolo 410 del codice di procedura penale (con argomenti già,
in parte, anticipati nell’odierno ricorso). E’ evidente la violazione del diritto al
contraddittorio previsto dalla legge, avendo il G.I.P. deciso l’archiviazione “de
plano”.
Quanto sopra esposto determina, quindi, la nullità del successivo
decreto del Giudice per le indagini preliminari. Tale nullità insanabile ex art.

l’archiviazione de plano del procedimento penale a carico di Della Fonte

127 cod. proc. pen., può essere fatta valere con ricorso per Cassazione. (Si
vedano, fra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 46274 del 04/07/2003 Cc. dep. 02/12/2003 – Rv. 226975; Sez. 5, Sentenza n. 10742 del 08/02/2007
Cc. – dep. 14/03/2007 – Rv. 235944; Sez. 2, Sentenza n. 44391 del
26/11/2010 Cc. – dep. 16/12/2010 – Rv. 248897).

Il decreto di archiviazione deve, quindi, essere annullato senza rinvio e
Tribunale di Milano per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Così deliberato in camera di consiglio, il 07/06/2013.

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano !asino

Il Pre,sidente
Dottor Do4ienico Ga

gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il

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