Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35479 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35479 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA MASTRA SALVATORE N. IL 06/08/1973
LA MASTRA MARIA GRAZIA N. IL 09/10/1974
avverso l’ordinanza n. 116/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
25/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S qrsi
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Data Udienza: 27/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di sentenza di applicazione pena pronunciata il 20.01.2000 dal
Tribunale di Catania nei confronti di La Mastra Carmelo per i reati di cui agli artt.
416 bis e 513 bis cod. pen., il medesimo Tribunale, con ordinanza in data
19.10.2000, disponeva la confisca ai sensi dell’art. 12 sexies legge n. 356 del
1992 dei beni, oggetti di sequestro preventivo nell’ambito del procedimento
penale definito con la sentenza suddetta, costituiti dalla società L.A.R.A. s.r.l. (e
dagli immobili di proprietà della stessa), le cui quote societarie erano intestate

dell’imputato ormai giudicato con sentenza definitiva.
2. A seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da La Mastra Carmelo
avverso il provvedimento di confisca e delle successive declaratorie di
inammissibilità delle istanze di revoca della medesima ordinanza di confisca
proposte sempre da La Mastra Carmelo, i figli di quest’ultimo, in qualità di titolari
delle quote sociali della L.A.R.A. s.r.I., di cui contestavano di essere intestatari
fittizi per conto del padre, chiedevano a loro volta, con istanze in data
25.02.2003, la revoca del provvedimento ablativo e la restituzione in loro favore
dei beni confiscati, di cui assumevano di essere i proprietari effettivi; la
risoluzione della controversia sulla proprietà dei beni era rimessa al Tribunale
civile di Catania, che con sentenza pronunciata il 7.03.2008 dichiarava La Mastra
Salvatore titolare effettivo del 50% delle quote sociali della L.A.R.A. s.r.I.,
accertando invece l’intestazione fittizia della residua quota del 50% a La Mastra
Maria Grazia; a seguito della conferma di tale sentenza da parte della Corte
d’Appello di Catania con sentenza (definitiva) del 20.07.2011, La Mastra
Salvatore insisteva in sede penale per l’accoglimento dell’istanza di revoca
dell’ordinanza di confisca e di restituzione in proprio favore delle quote sociali di
sua proprietà, già presentata il 25.02.2003.
3. Con ordinanza in data 25.03.2013 il Tribunale di Catania, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della
confisca dei beni immobili di proprietà della L.A.R.A. s.r.l. da parte di La Mastra
Salvatore, per difetto di legittimazione ad agire da parte di quest’ultimo in
quanto non ricoprente la carica di amministratore della società; e ha rigettato
l’istanza di revoca della confisca del 50% delle quote sociali intestate al
medesimo, sul presupposto dell’esistenza di una signoria di fatto sulle quote da
parte del padre La Mastra Carmelo, idonea a legittimarne ex se il provvedimento
ablativo ai sensi dell’art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992.
4.

Avverso l’ordinanza del 25.03.2013 hanno proposto distinti ricorsi per

cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, La Mastra Salvatore e La Mastra
Maria Grazia.

1

per il 50% a La Mastra Salvatore e per il 50% a La Mastra Maria Grazia, figli

4.1. La Mastra Salvatore lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 12
sexies legge n. 356 del 1992, con riguardo alla disposta confisca delle quote
sociali a lui inteste, in assenza della prova che tali quote e la società L.A.R.A.
s.r.l. fossero nella disponibilità del padre La Mastra Carmelo; nonché violazione
di legge con riguardo all’applicazione della regola dell’inversione della prova in
capo al terzo intestatario dei beni confiscabili, e vizio di motivazione in relazione
al travisamento delle prove acquisite e all’omessa valutazione delle prove
addotte dalla difesa.

all’inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, regolanti il
procedimento di confisca ex art. 12 sexies legge n. 356 del 1992 delle quote
sociali a lei intestate della L.A.R.A. s.r.I., per omessa instaurazione del
contraddittorio nei suoi confronti.
5. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso di La Mastra Maria Grazia sia dichiarato inammissibile e che quello di La
Mastra Salvatore sia qualificato come opposizione all’esecuzione ex art. 667
comma 4 del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di La Mastra Maria Grazia è inammissibile, in quanto l’ordinanza
impugnata, emessa il 25.03.2013 dal Tribunale di Catania, riguarda soltanto la
posizione del fratello La Mastra Salvatore – come si evince dal chiaro dato
testuale – e non contiene alcun provvedimento (tanto meno pregiudizievole) nei
confronti della ricorrente, così che la stessa è priva di qualsiasi interesse
all’impugnazione, che ne costituisce necessario requisito ai sensi dell’art. 591
comma 1 lett. a) cod.proc.pen.; alla declaratoria di inammissibilità del gravame
consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che si stima
equo quantificare in 500 euro.
2.

Con riguardo al ricorso di La Mastra Salvatore, deve invece trovare

applicazione il principio generale di conversione stabilito dall’art. 568 comma 5
del codice di rito.
L’art. 676 comma 1 del codice di rito stabilisce che sull’istanza di revoca della
confisca e di restituzione dei beni confiscati, come quella che è stata proposta
dal ricorrente, il giudice dell’esecuzione deve provvedere nelle forme dell’art. 667
comma 4, che prevedono che il giudice proceda de plano e senza formalità ad
emettere il provvedimento richiesto, avverso il quale la parte interessata è
legittimata a esperire il rimedio dell’opposizione davanti allo stesso giudice
dell’esecuzione, e non già direttamente il ricorso per cassazione, che sarà invece
proponibile soltanto avverso l’ordinanza resa all’esito del procedimento in
2

4.2. La Mastra Maria Grazia deduce violazione di legge con riguardo

contraddittorio con le garanzie dei diritti della difesa instaurato mediante
l’opposizione e da celebrarsi nelle forme previste per gli incidenti di esecuzione
dall’art. 666 cod.proc.pen. (Sez. 1 n. 33007 del 9/07/2013, Rv. 257006).
Lo strumento dell’opposizione riveste carattere esclusivo, e la giurisprudenza più
recente di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che il relativo
giudizio deve essere inderogabilmente esperito non solo quando il giudice
dell’esecuzione abbia proceduto de plano, in conformità alla regola codicistica,
ma anche nell’ipotesi in cui – come avvenuto nel caso in esame – abbia proceduto

condivisibile presupposto che, qualora si ritenesse consentito il ricorso immediato
a questa Corte di legittimità, il ricorrente verrebbe concretamente privato della
fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale,
diversamente dal giudice di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze
dell’interessato, che può esaminare anche nel merito (Sez. 1 n. 4083
dell’11/01/2013, Rv. 254812; Sez. 6 n. 35408 del 22/09/2010, Rv. 248633, che
riguarda proprio il caso, speculare a quello qui trattato, dell’istanza di revoca del
provvedimento ablativo proposta dal terzo intestatario del bene confiscato in
sede esecutiva ai sensi dell’art. 12 sexies legge n. 356 del 1992).
Questa Corte è stata pertanto erroneamente investita dell’impugnazione avverso
l’ordinanza reiettiva dell’istanza di revoca della confisca del 50% delle quote
sociali della L.A.R.A. s.r.l. intestate al ricorrente e di cui La Mastra Salvatore
lamenta l’omessa restituzione: in forza del principio di conservazione sancito
dall’art. 568 comma 5 del codice di rito, tuttavia, il gravame non va dichiarato
inammissibile, ma deve essere riqualificato come opposizione ex art. 667 comma
4 cod.proc.pen. (Sez. 6 n. 35408 del 22/09/2010, Rv. 248634), con conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale di Catania perché proceda al relativo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di La Mastra Maria Grazia che condanna al
pagamento delle spese processuali e di C 500 alla cassa delle ammende;
riqualifica il ricorso di La Mastra Salvatore come opposizione ai sensi degli artt.
667 comma 4 e 676 comma 1 cod.proc.pen. e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Catania.
Così deciso il 27/05/2014

nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 666 del codice di rito; e ciò sul

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