Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35479 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35479 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROTTA PASQUALE N. IL 24/01/1988
avverso la sentenza n. 6340/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputato Trotta Pasquale ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli
che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa in data 07/02/2008, ne ha ribadito la responsabilità ivi stabilita per i reati di
resistenza continuata a pubblico ufficiale (artt. 81 cpv., 337 cod. pen.) e lesioni personali
aggravate e continuate (artt. 81 cpv., 582, 585, 576 n.1, 61 n.2 cod. pen.), riducendo la pena
inflittagli in primo grado alla misura finale di un anno e sei mesi di reclusione.

Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile, avendo la Corte territoriale
congruamente ancorché succintamente argomentato la non concedibilità delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penali ostativi dell’imputato; è generico quanto al secondo motivo,
dato che non precisa neppure la situazione (ad es. che tipo d’impedimento, quale l’udienza
differita e quella successivamente celebrata) asseritamente integrante la dedotta nullità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio s15

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e nullità della sentenza per omessa notificazione dello avviso
al difensore impedito dell’udienza di rinvio.

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