Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35478 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35478 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCOLO ANTONIO N. IL 26/12/1971
avverso la sentenza n. 22/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputato Piccolo Antonio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli che,
a in parziale riforma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
10/01/2013, ha riqualificato il reato di cui all’art. 385 cod. pen. originariamente contestato in
quello di cui all’art. 51, comma 3 I. n. 354 del 1975 (mancato rientro oltre le dodici ore nella
casa di lavoro), rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura finale di un anno
di reclusione.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato che la fattispecie è riconducibile al paradigma dell’art. 51, comma 3 I. n. 354
del 1975, che a sua volta rinvia all’art. 385 cod. pen., concernendo un caso di mancato rientro
nel luogo di detenzione oltre il limite temporale di dodici ore dalla scadenza del permesso e
non già di volontaria sottrazione all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, riguardante
la diversa ipotesi di sottrazione iniziale all’esecuzione della misura.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 215

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 214 cod. pen., sostenendo l’applicabilità di detta previsione in tutti i casi di volontaria sottrazione all’esecuzione di una misure di
sicurezza detentiva.

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