Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35477 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35477 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE DI CREMONA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE DI ROVIGO
con l’ordinanza n. 2544/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CREMONA, del 23/01/2014

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sentjja la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
1 e/sentite le conclusioni del PG Dott.

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G1/4X

aet-Nekr/d- ‘

Data Udienza: 23/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Nel procedimento nei confronti di Sara Frangini e Andrea Panozzo,

indagati del reato di cui agli artt. 110, 595 secondo comma cod. pen. e art. 13
legge n. 47 del 1948, in relazione all’articolo di stampa pubblicato sul quotidiano
« La Voce di Rovigo» del 30.8.2008, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Rovigo, investito della richiesta di archiviazione del pubblico

ritenendo competente il Tribunale di Cremona, luogo di stampa del quotidiano.

2.

In data 23.1.2014 il Gup del Tribunale di Cremona, sull’eccezione

proposta dal difensore degli indagati, rilevava che l’articolo in oggetto è stato
pubblicato su quotidiano locale, stampato per ragioni meramente tecniche ed
aziendali in altra città in cui non trova alcuna diffusione essendo
immediatamente inviato, dopo la stampa, nella località sede del quotidiano e in
quelle prossime. Pertanto – richiamando e ribadendo quanto già affermato dallo
stesso giudice in relazione alla competenza territoriale in ordine a fatti pubblicati
sul quotidiano «La Voce di Romagna», dando atto di quanto emerso dagli
accertamenti disposti – affermava che, ai fini della determinazione della
competenza, risulta maggiormente aderente «all’essenza concreta del reato di
diffamazione» applicare il criterio della «prima distribuzione diffusa»,
superando criteri squisitamente formali. Infatti, solo nel momento e nel luogo
della messa in vendita una platea indeterminata di lettori o utenti può effettuare
il collegamento tra una notizia diffamatoria ed una determinata persona e si
realizza, quindi, «l’evento psicologico del reato, quel preciso accadimento della
psiche umana che consente di percepire la volontà di offendere il patrimonio
morale di un soggetto».
Conseguentemente, declinava la propria competenza territoriale e disponeva
la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.

3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo ha formulato
osservazioni, ai sensi dell’art. 31 cod. proc. pen., con le quali rileva: che la
ricostruzione delle modalità di stampa e distribuzione del quotidiano sulle quali si
fonda la pronuncia di incompetenza del giudice di Cremona deriva unicamente
dalle dichiarazioni rese da un testimone, il titolare della stamperia, il quale si è
limitato a fornire una descrizione sommaria del processo di produzione del
quotidiano dalla quale non è possibile desumere il dato negativo assunto dal
giudice rimettente della impossibilità di potenziale diffusione della notizia

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luogo della stampa; che è orientamento consolidato della giurisprudenza di
2

ministero, in data 6.5.2009 dichiarava la propria incompetenza territoriale,

legittimità quello che valorizza un criterio certo, univoco e predeterminato in una
materia, quale la diffamazione a mezzo stampa, in cui la prova del momento
consuntivo può risultare assai difficile, individuando nel luogo in cui lo stampato
viene fisicamente ad esistenza quello nel quale è possibile la diffusione in senso
potenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del
medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento.
Nella specie due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del
medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo
processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata
a questa Corte dalla norme successive.
Avendo il conflitto riguardo al reato di cui agli artt. 110, 595 secondo cod.
pen. e art. 13 legge n. 47 del 1948, deve rilevarsi che è orientamento
consolidato di questa Corte quello secondo il quale nei procedimenti per reati
commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va
determinata con riferimento al luogo di cosiddetta «prima diffusione», il
quale di solito coincide con quello della stampa, per la ragionevole presunzione
che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua
diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all’uscita dello
stampato dalla tipografia (Sez. 1, n. 25804 del 12/06/2007, Belpietro, rv.
237339; Sez. 5 n. 17348 del 6.12.2012, Belpietro, in motivazione).
Il criterio della «prima diffusione potenziale», peraltro, nel caso di specie
deve ritenersi il più corretto, tenuto conto che / nella specie / non si tratta di
quotidiano con diverse edizioni stampate in luoghi diversi in tipografie che
ricevono per via telematica il giornale, bensì – come indicato nell’ordinanza con
la quale è stato sollevato il conflitto – di un giornale che dalla redazione viene
inviato in PDF «chiuso», non modificabile, ad un unico luogo di stampa nel
quale viene prodotto il cartaceo che «esce dalle rotative».
Di tal che, non vi è dubbio che la diffusione in senso potenziale avviene nel
luogo in cui il quotidiano viene dato in stampa nel quale, quindi, si radica la
competenza per territorio, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., quale luogo di
consumazione del reato commesso a mezzo della stampa che si individua,
appunto, nel luogo della diffusione, senza alcuna necessità di ricorrere alle regole
suppletive di determinazione della competenza territoriale di cui all’art. 9 cod.
proc. pen..

3

Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà

Nella specie, quindi, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Cremona, tenuto conto che l’articolo oggetto
di contestazione è stato pubblicato sul quotidiano

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