Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35476 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35476 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIAZZA SALVATORE N. IL 15/05/1991
avverso la sentenza n. 69/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
02/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputato Piazza Salvatore ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Palermo
che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
13/02/2013, ne ha ribadito la condanna alla pena di tre mesi e sedici giorni di reclusione per il
reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare (art. 385 cod. pen.), previo riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 4.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente motivato per la ricorrenza della diminuente di cui all’art. 385 comma 4 cod. pen. per
essersi l’imputato recato presso un ufficio di P.G., motivando l’abbandono del domicilio coatto a
causa dell’ennesima lite insorta con la convivente, situazione, peraltro, all’evidenza non integrante l’invocato stato di necessità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio

15

Il ricorrente deduce carenza di motivazione, dolendosi del mancato riconoscimento dello stato
di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. all’origine dell’allontanamento dal domicilio coatto.

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