Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35475 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35475 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO FILIPPO EUGENIO N. IL 04/04/1962
avverso la sentenza n. 2928/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputato Rizzo Filippo Eugenio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Trapani
in data 14/02/2014, ne ha ribadito la condanna alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare (art. 385 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente motivato per l’irrilevanza delle ragioni dell’allontanamento (nella specie: per comprare
alimenti), mentre appare del tutto inconferente l’invocazione della diminuente di cui all’art. 385
comma 4 cod. pen. ravvisabile nella condotta di costituzione in carcere o presso un ufficio di
polizia giudiziaria.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 015

Il ricorrente deduce carenza di motivazione, dolendosi del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 385, comma 4 cod. pen. per essersi immediatamente posto sotto il controllo degli operanti non appena da costoro sorpreso fuori del domicilio coatto.

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