Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35474 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35474 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORTUNATO ANNA N. IL 04/01/1978
avverso la sentenza n. 8869/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputata Fortunato Anna ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli che,
in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di
Torre del Greco in data 12/11/2010, ne ha ribadito la responsabilità per il concorso nel reato di
resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110, 337 cod. pen.), rideterminando la pena inflittale in
primo grado alla misura finale di quattro mesi di reclusione.

Il ricorso è inammissibile poiché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606
comma 3 cod. proc. pen.), consistenti – a dispetto della qualificazione formale – in doglianze di
esclusivo merito ed implicanti una completa rivalutazione del compendio probatorio, come tale
estranea alle attribuzioni del giudice di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

ID. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 2015

La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che nel comportamento tenuto ricorressero gli estremi del reato di cui all’art. 337 cod. pen.

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