Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35473 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35473 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELILLO SOFIA N. IL 14/02/1972
avverso la sentenza n. 22600/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 16/07/2015
Motivi della decisione
L’imputata Melillo Sofia ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, a
conferma di quella emessa dal Tribunale di Avellino in data 04/02/2013, ne ha ribadito la responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e guida in stato di
ebbrezza (art. 186, comma 2 C.d.S.) e la condanna ivi stabilita alla pena, condizionalmente
sospesa, di quattro mesi e dieci giorni di reclusione.
Il ricorso è inammissibile poiché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606
comma 3 cod. proc. pen.), consistenti – a dispetto della qualificazione formale – in doglianze di
esclusivo merito ed implicanti una completa rivalutazione del compendio probatorio, come tale
estranea alle attribuzioni del giudice di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 lugli 2015
La ricorrente deduce violazione di legge, contestando che nel comportamento tenuto ricorressero gli estremi del reato di cui all’art. 337 cod. pen.