Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35472 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35472 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE SANTIS STEFANO N. IL 28/05/1974
avverso l’ordinanza n. 22/2011 TRIBUNALE di TIVOLI, del
17/10/2011
sentita la r1azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/seutite le conclusioni del PG Dott.
C
cL.

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e.&-).9

0U.1

Data Udienza: 29/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17.10.2011 il Tribunale di Tivoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di Stefano De Santis volta alla
revoca, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di condanna emessa
dal medesimo tribunale il 6.10.2006 (irrev. 1.5.2007) per intervenuta
abrogazione dell’art. 187 comma settimo del c.d.s..
Riteneva, in specie, la punibilità della condotta contestata ai sensi dell’art.
187 comma 1 e 1

bis c.d.s. in considerazione della continuità normativa e della

luce dell’esito dell’accertamento effettuato attraverso l’esame delle urine, ma
anche in considerazione dell’avvenuto ritrovamento sulla persona e nella vettura
di sostanza stupefacente (hashish e cocaina), nonchè, dell’effettivo accertamento
dello stato di alterazione psicofisica determinato dalla assunzione di stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione dell’ordinanza impugnata.
Assume che l’intervenuta abrogazione del comma settimo dell’art. 187
c.d.s., a seguito del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella legge n. 160 del 2007 incide
sulla fattispecie concreta ed il giudice dell’esecuzione ha deciso in violazione
dell’art. 2 cod. pen..
Nel reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze
stupefacenti – a differenza di quello di cui all’art. 186 c.d.s. – ciò che rileva è la
guida in stato di alterazione, non già la guida dopo l’assunzione di stupefacenti.
La prova della responsabilità, quindi, non attiene alla avvenuta assunzione di
sostanze stupefacenti, ma alla dimostrazione di avere guidato in stato di
alterazione causato da tale assunzione che non può essere desunto da elementi
sintomatici o dall’esito dei prelievi biologici idonei a dimostrare soltanto la
assunzione di stupefacenti.
Ritiene, quindi, che il primo comma dell’art. 187 c.d.s. novellato introduce
un elemento strutturale aggiuntivoi non presente nell’abrogato comma settim9
che deve essere individuato nella necessaria prova dell’attualità dell’assunzione
di stupefacenti e dei suoi effetti di alterazione, non prevista dall’espressione
«correlazione» indicata nella norma abrogata.
Lamenta, inoltre, sotto il profilo del vizio della motivazione, che il giudice
dell’esecuzione si è limitato ad affermare la continuità normativa tra le due
fattispecie e non ha dato conto del fatto che per l’accertamento del reato
occorre, oltre l’esito dell’esame chimico, anche l’esecuzione di visita medica che
certifichi lo stato di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione di sostanze
2

circostanza che la responsabilità del De Santis è stata affermata non solo alla

stupefacenti, non essendo sufficiente il rinvenimento della sostanza stupefacente
che non prova l’attualità dello stato di alterazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
A norma dell’art. 673 comma 1, cod. proc. pen., nel caso di abrogazione o
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice il giudice

come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Nella specie, però, correttamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto la
punibilità della condotta contestata ai sensi dell’art. 187 comma 1 e 1

bis c.d.s.

in considerazione della continuità normativa.
E’ certamente vero che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187,
comma 1 e 2, c.d.s. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze
stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psicofisica
determinato da tale assunzione, di tal che, per l’affermazione della responsabilità
dell’agente non è sufficiente provare che precedentemente al momento in cui lo
stesso si è posto alla guida abbia assunto stupefacenti, ma deve risultare che
guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione; tuttavia, tali erano gli
elementi costitutivi della fattispecie punibile anche precedentemente alla novella
del 2007 che ha abrogato il comma settimo d9Wart. 187 c.d.s..
“oda at 311.er
Invero, questa Corte
la abrogazione della
ffett
previgente ipotesi ex art. 187 comma 7 ha coinciso con la sostituzione del
comma 1 con i commi, 1, 1 bis e 1 ter, ai sensi del d.l. 3 agosto 2007, n. 117,
art. 5, comma 2, lett. a), convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007,
n. 160 e che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente
dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento
di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli
accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello
stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del
contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 48004 del 04/11/2009,
Confortola, rv. 245798).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento della
spese processuali.

P.Q.M.

3

revoca la sentenza di condanna dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 29 aprile 2014.

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