Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35472 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35472 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA CLAUDIO N. IL 09/05/1981
avverso la sentenza n. 17711/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputato Battaglia Claudio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli
che, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 15/02/2013, ne ha ribadito la responsabilità per il concorso nel reato di resistenza aggravata e continuata a pubblico
ufficiale (artt. 81 cpv., 110, 337, 339 cod. pen., capo d dell’imputazione), riducendo però la
pena inflittagli in primo grado alla misura finale di due anni e sei mesi di reclusione.

Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio

15

Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per talune della
cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.

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