Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35471 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35471 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VOCCIA CARMINE N. IL 25/12/1959
avverso la sentenza n. 6643/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputato Voccia Carmine ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli che,
in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 05/05/2011, ne ha ribadito la
responsabilità per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) e la condanna ivi stabilita alla pena
di un anno e quattro mesi di reclusione, contendendogli il beneficio della sospensione condizionale.

Il ricorso è inammissibile poiché basato su di un motivo non consentito in sede di legittimità
(art. 606 comma 3 cod. proc. pen.), consistente – a dispetto della qualificazione formale – in
una doglianza di esclusivo merito, implicante una completa rivalutazione del compendio probatorio, come tale estranea alle attribuzioni del giudice di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 015

Il ricorrente deduce vizio di motivazione, sostenendo la tesi dell’insussistenza dell’elemento
psicologico del reato.

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