Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35469 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35469 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONSORZIO SE.TRA.SERVICE
NEW STYLE LOG S.R.L.
avverso l’ordinanza n. 198/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
08/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/05/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Eduardo Scardaccione che ha
concluso per il rigetto del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

Il CONSORZIO SE.TRA. SERVICE
La società NEW STYLE LOG srl
BORZI’ GIOVANNI
propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per il
Riesame di Catania, in data 08.10.2012 , che in sede di rinvio ha confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Catania in
data 04.03.2008 ex artt. 321 CPP e 19 e 53 D.Lgs n. 231/2001;
il sequestro preventivo è stato finalizzato alla confisca per equivalente delle
quote del consorzio SE.TRA. SERVICE , il cui amministratore era all’epoca dei
fatti tale Vincenzo Carelli, ed era stato emesso a seguito delle indagini originate
dalla richiesta del consorzio SE.TRA.SERVICE di acquistare le aziende del
Gruppo Riela , tutte in amministrazione giudiziaria a seguito della confisca
definitiva , intervenuta nel 1999, trattandosi di beni riconducibili a Lorenzo Riela
(deceduto nel 2007) e a suo figlio Francesco Riela , entrambi indiziati di far parte
del clan mafioso Santapaola;
il Gip nell’adottare il decreto di sequestro, aveva accolto la ricostruzione
dei fatti operata dal PM, secondo la quale il Consorzio SE.TRA.SERVICE era stato
costituito al fine di consentire alla famiglia Riela di riappropriarsi indirettamente,
tramite il Consorzio stesso, rappresentato formalmente dal Carelli, delle imprese
confiscate, continuando così a gestire il mercato dei trasporti nella zona;
al riguardo, il Gip aveva ritenuto sussistente il quadro indiziario a carico:
dei fratelli Riela, del presidente Carelli e di tutti gli altri amministratori delle
società consorziate, in ordine al reato contestato al capo A) di truffa aggravata ai
danni dello Stato , per avere realizzato artifici e raggiri consistiti nel costituire
appositamente il Consorzio SE.TRA.SERVICE, presieduto da un prestanome e le
società ad esso consorziate, sempre riconducibili ai Riela , con l’intento di istituire
un soggetto giuridico apparentemente estraneo alla famiglia Riela, così da indurre
in errore l’Agenzia del demanio , che in tal modo concludeva con il Consorzio
numerosi contratti di sub affitto e di appalto, così che gli indagati si procuravano
un ingiusto profitto , consistito nell’acquisire l’avviamento delle aziende gestite
dalle società del Gruppo Riela , per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di
Euro con conseguente danno patrimoniale per l’Agenzia del demanio che, a causa
di tanto, non procedeva all’affitto o alla vendita delle aziende confiscate;
il provvedimento in esame veniva per due volte annullato dal Tribunale per il
riesame di Catania, i cui provvedimenti però venivano a loro volta annullati da due
sentenza emesse da questa Corte di cassazione in data 19.09.2008 e 23.07.2012;
in esito a tanto, il Tribunale per il riesame di Catania, decidendo in sede di
rinvio, respingeva il gravame proposto e confermava il decreto di sequestro in
questione;

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CONSIDERATO IN FATTO

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lette) c.p.p.
1)-In primo luogo, si lamenta la violazione del principio formulato nell’ultima
sentenza di annullamento con la quale si era stigmatizzata l’insufficiente
motivazione riguardo al “fumus” del reato ex art. 640/co.2 CP nonché all’illecito
amministrativo contestato ex artt. 53 e 19 D.Lgs n. 231/2001, del quale il reato di
truffa aggravata costituisce il reato presupposto;
e , pertanto, i ricorrenti deducono violazione di legge ed omessa motivazione
riguardo alla ricorrenza del delitto di truffa che non sussisterebbe:
– sia perché il Consorzio SE.TRA era sorto solo nel febbraio 2005 e cioè sei anni
dopo la definitività della misura patrimoniale della confisca, del 1999;
– sia perché il Consorzio non avrebbe avuto interesse all’acquisizione fraudolenta
di aziende confiscate e con i conti in rosso;
– sia per l’assenza di raggiri ed artifici, in quanto l’Agenza del Demanio non poteva
essere tratta in errore dagli indagati, i cui comportamenti, in uno agli altri elementi
valorizzati dal Tribunale, erano già noti alla stessa Agenzia;
– sia perché la presenza sui luoghi di lavoro dei fratelli Riela era del tutto legittima in
quanto oggetto di specifica autorizzazione del 21.03.99;
– sia perché i contratti conclusi tra l’Agenzia del Demanio ed il Consorzio erano del
tutto legittimi e sottoposti al controllo di enti statali, quali il Demanio e la Prefettura;
– sia per l’assenza dell’elemento del danno che era riconducibile alla lacunosa
gestione degli amministratori pubblici delle aziende confiscate;
– sia per l’assenza del profitto in quanto il Consorzio avrebbe sempre operato a
“ribaltamento” dei costi e non avrebbe mai realizzato in proprio alcun utile;
circostanza valida anche per la società New Style srl che non avrebbe mai
conseguito alcun incremento di valore;
2)-In secondo luogo , si lamenta l’inapplicabilità alla fattispecie del D.Lgs
231/2001 al Consorzio ed alle Aziende consorziate, atteso:
– che il Consorzio non riveste la qualità di imprenditore né ad esso possono
applicarsi le prescrizioni stabilite per le società;
– che la disciplina del D.Lgs n. 231/2001 non può applicarsi alle imprese
individuali;
-che la società NEW STYLE LOG srl non avrebbe posto in essere alcuno dei
negozi giuridici cui il Gip ha dato rilevanza, avendo operato solo quale consorziata
del Consorzio SE.TRA. e non avrebbe realizzato alcun contratto con il Demanio;
CHIEDONO l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
3.2.a)-Va ricordato che il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto
affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, ma non gli sono
inibiti nuovi accertamenti di fatto ancorché relativi a circostanze che costituiscono il
presupposto del principio affermato dalla Cassazione, poiché gli è riconosciuta la più
ampia autonomia, ai fini della formazione del proprio convincimento, con il solo

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2.0)-Avverso tale decisione , ricorrono
per cassazione il CONSORZIO
SE.TRA.SERVICE, la società NEW STYLE LOG srl , e BORZI’ GIOVANNI

3.2.b)-Tanto premesso, va ricordato, riguardo alle deduzioni sul “fumus commissi
delicti” che, in tema di misure cautelari reali, la verifica delle condizioni di
legittimità della misura, da parte (prima) del Tribunale e (poi) della Corte di
legittimità, non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito,
concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie
concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria
dell’antigiuridicità del fatto.
-Non vi può infatti essere alcun dubbio in ordine alla differenza dei presupposti
necessari per l’applicazione delle misure cautelari personali e di quelle reali.
-In effetti, come è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale (vedi ordinanza n.
153 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 324 c.p.p. in relazione
all’art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui limiterebbe i poteri del Tribunale del
riesame alla verifica della sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una
determinata ipotesi di reato), per le misure cautelari reali non è richiesto il
presupposto della gravita indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in
correlazione alla diversità, pure di rango costituzionale, dei valori coinvolti.
3.2.c)-Tali principi non comportano, però, che il sindacato giurisdizionale operato
dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione sulla compatibilità tra la
fattispecie concreta e quella legale debba essere meramente astratto e puramente
cartolare, disancorato da ogni valutazione della effettiva situazione concreta.
3.2.d)-Nella specie il provvedimento impugnato supera il vaglio di legittimità così
come indicato.
-Il Tribunale del Riesame con motivazione coerente ha dato contezza di avere tenuto
conto delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli
elementi forniti dalle parti e ha indicato, con ampia disamina, gli elementi probatori
su cui si fonda l’accusa, individuati :
-nella vicinanza degli uomini rivestenti posizioni apicali nel Consorzio e nelle
Società consorziate con i soggetti indagati, appartenenti alla famiglia Riela ; (pag.9
ordinanza tribunale)
-nella sostanziale identità dei fornitori , clienti e dipendenti del Consorzio con
quelli del Gruppo Riela ;
-nella presenza dei fratelli Riela all’interno dei locali del Consorzio;
-nella predisposizione del Consorzio al fine di riappropriarsi indirettamente del
gruppo aziendale di famiglia, nonostante l’intervenuta confisca;
costituiti
-nell’adozione di artifici e raggiri finalizzati a questo ultimo scopo
dall’indurre in errore l’Agenzia del Demanio circa la compagine sociale del
Consorzio , così da indurre l’Agenzia a concludere con tale ente i contratti di
appalto che la stessa Agenzia, ove fosse stata nota la regia occulta della famiglia
Riela, non avrebbe mai concluso;

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limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nella sentenza annullata.
( Cassazione penale, sez. II, 25/10/1991 )

3.3)-Per le stesse ragioni, sono del pari infondate:
-la tesi della legittimità dei contratti conclusi tra l’Agenzia ed il Consorzio , atteso
che, come prospettato dall’Accusa e per come recepito dal Tribunale, i contratti i
questione, formalmente leciti, erano frutto della truffa contestata;
-la tesi della mancanza di profitto per gli indagati e dell’assenza del danno per
l’Agenzia , posto che l’ordinanza impugnata sottolinea come: -al di là di un
effettivo e penetrante accertamento nel merito, precluso in questa fase, “il carattere
reale dei contratti stipulati tra l’azienda confiscata ed il Consorzio” consente di
individuare in questi ultimi “lo strumento per realizzare l’ingiusto profitto di una
progressiva perdita di avviamento dell’azienda confiscata” (pag. 14 ord. Trib.) e
come: -con tali contratti l’Agenzia , amministratrice delle aziende confiscate,
aveva riconsegnato “di fatto” l’attività di impresa a parenti dei preposti a cui
l’azienda stessa era stata sequestrata e successivamente confiscata, così’ da eludere
gli effetti della confisca medesima. (pag. 13 ordinanza tribunale) .
sono i motivi relativi all’applicabilità del D.Lgs
3.4)-Ugualmente infondati
231/2001, posto, per un verso, che non rileva la dedotta assenza della qualità di
impresa del Consorzio, essendo rivolta la disciplina in esame alle persone
giuridiche in generale e, posto per altro verso, che non rileva la possibilità di
applicare tale disciplina anche alle persone fisiche, in quanto, nell’ambito della
criminalità d’impresa, qualora ricorrano i presupposti della responsabilità della
persona fisica e della responsabilità amministrativa dell’ente si verte in ipotesi di
responsabilità cumulativa dell’individuo e dell’ente collettivo, sussistendo un nesso
tra le due forme di responsabilità che, pur non identificandosi con la figura tecnica
del concorso, a essa è equiparabile, in quanto da un’unica azione criminosa
scaturiscono una pluralità di responsabilità. Da ciò consegue che il sequestro
preventivo funzionale alla confisca per valore ben può incidere contemporaneamente
sia sulle persone fisiche indagate per il reato presupposto sia sull’ente societario che
ha tratto profitto dal reato. ( Cassazione penale, sez. VI, 06/02/2009, n.
19764 )
3.5)-Segue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, giusto il principio ex art. 616 cpp.

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3.2.e)-Conclusivamente, il sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale del
risulta
riesame sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale,
si
pone
nell’ambito
dei
principi
formulati
in
sede
di
corretto posto che
annullamento, ove si era ribadita la necessità di verificare l’ipotesi della “truffa
contrattuale” per la quale il “silenzio su alcune circostanze rilevanti dell’accordo”
poteva costituire un elemento decisivo degli artifici e raggiri, “indipendentemente
dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con l’ordinaria
diligenza (pag. 13 ordinanza tribunale e pag. 11 sentenza cassazione), circostanza
quest’ultima contro la quale si infrangono le censure formulate dai ricorrenti circa
la conoscibilità da parte dell’Agenzia del Demanio della presenza e cointeressenza
degli indagati nel Consorzio e circa il controllo che gli Uffici pubblici esercitavano
sui contratti in questione.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in camera di consiglio, il 21 maggio 2013

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