Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35469 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35469 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRCONE PASQUALE N. IL 09/01/1970
avverso l’ordinanza n. 464/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 16/07/2013
sentita la r1azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/
le conclusioni del PG Dott.
es, Awcao ‘.52,„

agte

Data Udienza: 09/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16.7.2013 il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila
dichiarava inammissibile l’istanza presentata da Pasquale Circone l volta
all’ammissione alla misura alternativa della semilibertà ex art. 50 Ord. Pen..
In particolare, rilevava che il condannato non ha espiato la entità di pena
indicata all’art. 50 comma 2 Ord. Pen., calcolata con riferimento alle singole

accedere alla misura alternativa richiesta il Circone deve espiare la pena di anni
f
sei e mesi otto di reclusione relativa al reato ostativo, ai sensi dell’art. 4 bis

comma 1 Ord. Pen. (artt. 56, 629 cod. pen. aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del
1991), nonché, la quota di pena con riferimento alle ulteriori condanne
determinata in anni tre e mesi undici di reclusione, per un totale di anni dieci e
mesi sei di reclusione. Invece, allo stato, il condannato ha espiato
complessivamente anni nove, mesi undici e giorni otto di reclusione.
Rilevava, altresì, che la relazione di sintesi evidenziava una scarsa revisione
critica delle pregresse condotte, dando atto della necessità della prosecuzione del
trattamento intramurario anche in considerazione del lontano fine pena (2019),
della gravità dei reati e delle informazioni della polizia che indicano il Circone
come appartenente ad un sodalizio camorrista. A ciò si aggiungeva il mancato
riscontro dell’allegata opportunità lavorativa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore
di fiducia denunciando la violazione di legge in relazione alla determinazione
della entità della pena da scontare ai fini della ammissibilità della misura
alternativa della semilibertà che, nella specie deve essere determinata nei due
/
terzi della pena complessiva, atteso che la pena calcolata con il provvedimento di
cumulo deve ritenersi unica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, non è fondato e deve essere rigettato.
Corretta deve ritenersi l’interpretazione del tribunale di sorveglianza in
ordine al disposto dell’art. 50 comma 2 Ord. Pen., come novellato dalla legge n.
94 del 2009, in relazione al regime di cui all’art. 4

bis comma 1 Ord. Pen. ed in

specie in ordine al dies a quo dal quale si deve calcolare, ai fini dell’ammissibilità,
l’avvenuta espiazione dei due terzi della pena.
Deve essere, evidentemente, ribadito il principio secondo il quale, in
presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel
corso dell’esecuzione lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al

2

condanne comprese nel provvedimento di cumulo, affermando chq per potere

giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio
penitenziario ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un titolo di
reato rientrante nel novero di quelli elencati nell’art. 4 -bis legge n. 354 del
1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto
ostativo (Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, rv. 251860).
Quanto alla determinazione del quantum di pena espiata, richiesto ai fini
dell’ammissibilità ad alcuni benefici penitenziari, laddove la pena in esecuzione
comprenda anche quella inflitta in relazione ad un reato ostativo, era stato
favor rei,

allo

scioglimento del cumulo calcolando per prima come pena espiata quella riferibile
al reato ostativo, il rapporto esecutivo mantiene però la sua unitarietà per cui,
con riguardo al limite minimo di pena espiata previsto per la concessione della
semilibertà, detto limite deve essere sempre calcolato con decorrenza dal primo
giorno di carcerazione (Sez. 1, n. 45735 del 14/11/2001, Caroppo, rv. 220374).
Detto principio era stato contraddetto da una diversa interpretazione secondo la
quale, una volta operato lo scioglimento del cumulo al fine del superamento del
divieto di cui all’art. 4 -bis, comma 1, prima parte, legge 26 luglio 1975 n. 354, il
cumulo medesimo non può essere ricomposto agli effetti del computo del limite
minimo di pena espiata per la concessione della semilibertà per il quale deve
aversi riguardo unicamente alla parte di pena relativa ai reati non ostativi ai
benefici penitenziari, risultando quella concernente i reati ostativi già scontata e
scorporata mediante la scissione del cumulo, a nulla rilevando che tale soluzione
si riveli, in concreto, meno favorevole al condannato di quella che si sarebbe
ottenuta non procedendo allo scioglimento (Sez. 1, n. 41745 del 06/11/2002,
Agostino, rv. 223068; Sez. 1, n. 40301 del 07/10/2003, Rizzo, rv. 226064; Sez.
1, n. 34054 del 24/03/2005, Aufiero, rv. 232527 in relazione al permesso premio
ex art. 30 -ter Ord. Pen.).
Sebbene anche una decisione successiva a dette ultime pronunce avesse
riproposto la distinzione tra l’ammissibilità al beneficio per il reato ostativo e
ammissibilità relativamente alla entità di pena già espiata, affermando che il
limite minimo di pena espiata deve essere calcolato comunque dal primo giorno
di carcerazione subita in conseguenza della pena cumulata, ivi compresa quella
relativa al reato ostativo (Sez. 1, n. 9818 del 15/02/2008, Jerinò, rv. 239183),
tale orientamento può dirsi definitivamente superato alla luce delle più recenti
decisioni di questa Corte.
E’ stato, infatti, ribadito che nel computo del periodo minimo di pena espiata,,
previsto come condizione per la concessione dei permessi premig ai condanna9 il
dies a quo decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene
inflitte per reati ostativi al beneficio, dal momento in cui si è esaurita l’espiazione
delle pene relative ai reati ostativi e non da quello di inizio della detenzione.
3

affermato che, dovendosi fare luogo, per il principio del

(Sez. 1, n. 1446 del 10/12/2009, Fracapane, rv. 245954; Sez. 1, n. 49364,
26/11/2009, Paviglianiti, rv. 245645; Sez. 1, n. 19789, 01/04/2008, Ferrentino,
rv. 239991).
In particolare, anche ad avviso di questo Collegio, deve ritenersi
interpretazione coerente con la vigente disciplina dell’accesso alle misure
alternative e con le finalità e lo spirito della legge n. 94 del 2009 quella che
impone la lettura congiunta delle disposizioni generali dell’art. 4
che disciplinano i benefici di cui all’art. 30

bis e di quelle

ter e all’art. 50 Ord. Pen. quanto

«ostativi>>.
Se l’accesso al beneficio diviene possibile attraverso la favorevole
interpretazione dello scioglimento del cumulq. escludendo la pena relativa al
reato ostativo se interevmante espiata, non è ragionevole, né coerente con la
ratio della disciplina vigente per i condannati per reati sostativi, che la stessa
pena venga utilmente calcolata ai fini della determinazione del quantum espiato
per l’ammissibilità del beneficio.
Pertanto, il requisito dell’avvenuta espiazione di almeno due terzi di pena, ai
fini della concessione della semilibertà, trova applicazione in caso di condanna
per uno dei delitti indicati all’art. 4
quater

bis, comma 1, comma 1 ter e comma 1

Ord. Pen. sempre che sussistano i presupposti di ammissibilità alle

misure alternative previsti dalla predetta disposizione.
Nella specie, peraltro, il tribunale ha anche escluso la sussistenza dei
presupposti per l’applicazione della misura alternativa – come indicato in
premessa – con motivazione compiuta ed ancorata alle circostanze di fatto
specificamente indicate che non sono contestate dal ricorrente.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 9 aprile 2014.

all’ammissibilità degli stessi per i condannati in relazione a reati cd.

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