Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35468 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35468 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

Data Udienza: 14/05/2013

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli avverso
l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 18/07/2012, nei confronti di
Esposito Carmine (n. 11 21/12/1987).
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Mario
Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Osserva:

Con ordinanza del 29/06/2012, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di
Esposito Carmine, indagato per il reato di associazione a delinquere di
stampo mafioso (capo A: art. 416 bis – commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 — c.p.).

Tribunale di Napoli, con ordinanza del 18/07/2012, annullò — per carenza dei
gravi indizi – l’ordinanza di cui sopra disponendo l’immediata scarcerazione
dell’indagato se non detenuto per altra causa.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli
deducendo la carenza e contraddittorietà della motivazione che non tiene
conto: di quanto riferito dai collaboratori di giustizia, di quanto emerge dalle
intercettazioni e di quanto deciso sull’esistenza dell’associazione di cui al
capo A dallo stesso Tribunale – per altre posizioni – e da altre autorità
Giudiziarie.
Il Procuratore della Repubblica di Napoli chiede, quindi, l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.

motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Infatti la motivazione del Tribunale è in molti punti apodittica e non tiene
conto di tutte le emergenze processuali. In primo luogo il Tribunale non tiene
conto che — come emerge dal capo di imputazione e dall’ordinanza dei G.I.P.
— non si contesta all’indagato di appartenere ad un nuovo clan camorristico
(si vedano in proposito le pagine 3, 4 e 5 dell’impugnata ordinanza, ove le
dichiarazioni dei collaboratori vengono lette con riferimento proprio a tale
assunto), ma di far parte del clan Nino-Pianese che poco a poco si è
riorganizzato ed è tornato operativo grazie anche al contributo di soggetti
provenienti da Acerra, alcuni dei quali storicamente vicini proprio a Nino
Alfonso, Il P.M. sottolinea, sul punto, che le estorsioni commesse sul
territorio (parte contestate anche in altri procedimenti la cui sussistenza è
stata accertata con sentenze di merito richiamate nell’ordinanza del G.I.P.)

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame. Il

sono state effettuate spendendo il nome del clan Nino-Pianese. Inoltre, il
Tribunale non tiene conto di tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
sia sulla sussistenza del clan camorristico di cui al capo A sia della posizione
al suo interno dell’indagato (il Tribunale incentra tutta la sua attenzione sulla
esistenza del “nuovo sodalizio” e non dice nulla sulle dichiarazioni — ad es.
del Di Fiore – che coinvolgono direttamente l’indagato). Emblematico, in tal
senso, è quanto viene riportato dal Tribunale (a pagina 3 dell’impugnata

ordinanza) a proposito delle dichiarazioni del Di Fiore (solo quelle del
26.10.2011) e quanto, invece, viene riportato del Di Fiore nell’ordinanza del
23.07.2012 dello stesso Tribunale di Napoli sull’istanza di riesame presentata
da Picardi Michele (ordinanza allegata al ricorso; in tale ordinanza si
riconosce, invece, la sussistenza del reato associativo di cui al capo A; le
dichiarazioni del Di Fiore prese in considerazione in tale ordinanza sono: del
26.10.2011 da pag. 7 a pag 8; del 17.11.2011 da pag. 9 a pag 11; del
25.01.2012 da pag. 11 a pag 12). Quindi il Tribunale dovrà tener conto di
tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori e in particolare da Di Fiore
Pasquale e Di Domenico Marcello così come ha, d’altronde, già fatto lo
stesso Tribunale per le richieste di riesame di Picardi del 23.07.2012 (già
citata) e di Nino del 24.07.2012 (anch’essa allegata al ricorso e nella quale,
ugualmente, si riconosce la sussistenza del reato associativo di cui al capo
A).
Generica è anche la motivazione con la quale si ritengono ininfluenti le
intercettazioni, che non sono state lette in relazione alla commissione dei vari
reati fine (estorsioni aggravate dall’art. 7 L. 203/91) posti in essere da chi,
nello stesso periodo, colloquiava e prendeva appuntamenti con gli altri
coindagati.
Infine, il Tribunale dovrà risolvere la contraddizione relativa alle
dichiarazioni di Fortunato Carlo che sono state ritenute de relato quando,
invece, risulta che lo stesso Fortunato — che ha reso dichiarazioni auto ed
etero confessorie — sia stato direttamente coinvolto in un’estorsione di
stampo camorristico e in diretto contatto con i coautori del fatto dai quali è
stato indotto ad operare da esattore delle estorsioni presso le persone
offese.

3

Da quanto sopra consegue che l’ordinanza impugnata deve essere
annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Così deliberato in camera di consiglio, il 14/05/2013.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli.

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