Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35467 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35467 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGNANI ROBERTO N. IL 20/05/1972
avverso la sentenza n. 5825/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputato Magnani Roberto ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Roma
che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 26/10/2007, ne ha ribadito la
condanna ivi stabilita alla pena di sette mesi di reclusione per il reato di evasione dal luogo di
detenzione domiciliare (art. 385 cod. pen.).

Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. ci cod.
proc. pen.) quanto al merito del giudizio, non indicando in realtà alcun punto specifico della
decisione impugnata quale oggetto di possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici
del vaglio di legittimità.; è manifestamente infondato quanto alla pena irrogata, punto su cui la
Corte territoriale si è pronunciata con motivazione adeguata rispetto alla natura dell’imputazione (pag. 2 sentenza); è del pari manifestamente infondato quanto ai tempi di deposito
della motivazione, atteso che – salvi provvedimenti disciplinari a carico del redattore – la legge
non collega alcun effetto al ritardato deposito della motivazione, se non l’obbligo di notificazione all’imputato per l’esercizio della facoltà d’impugnazione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 2 15

Il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta, illogicità della setssa
sul merito dell’accusa, inutilizzabilità della sentenza per tardività del deposito della motivazione
in relazione all’art. 544 cod. proc. pen.

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