Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35467 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35467 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

Data Udienza: 14/05/2013

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli avverso
l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 18/07/2012, nei confronti
dell’indagato Taglialatela Salvatore (n. il 16/02/1961).
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Mario
Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Osserva:

&

Con ordinanza del 29/06/2012, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di
Taglialatela Salvatore, indagato per i reati di associazione a delinquere di
stampo mafioso (capo A: art. 416 bis – commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 — c.p.) ed

629, commi 1 e 2 , c.p. e 7 L. 203/91).
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame. Il
Tribunale di Napoli, con ordinanza del 18/07/2012, annullò — per carenza dei
gravi indizi – l’ordinanza di cui sopra in relazione al solo capo A (associazione
a delinquere di stampo mafioso) disponendo l’immediata scarcerazione
formale dell’indagato per tale reato; confermò, invece, l’ordinanza di cui
sopra in relazione al capo C (estorsione aggravata anche dall’art. 7 L.
203/91).
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli
deducendo la carenza e contraddittorietà della motivazione che non tiene
conto: di quanto riferito dai collaboratori di giustizia, di quanto emerge dalle
intercettazioni e di quanto deciso sull’esistenza dell’associazione di cui al
capo A dallo stesso Tribunale – per altre posizioni – e da altre autorità
Giudiziarie.
Il Procuratore della Repubblica di Napoli chiede, quindi, l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.

motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Infatti la motivazione del Tribunale è in molti punti apodittica e non tiene
conto di tutte le emergenze processuali. In primo luogo, il Tribunale non tiene
conto che — come emerge dal capo di imputazione e dall’ordinanza del G.I.P.
— non si contesta all’indagato di appartenere ad un nuovo clan camorristico
(si veda in proposito le pagine 4 e 6 dell’impugnata ordinanza, ove le
dichiarazioni dei collaboratori vengono lette con riferimento proprio a tale
assunto), ma di far parte del clan Nino-Pianese che poco a poco si è

estorsione continuata aggravata e in concorso (capo C: artt. 110, 81 cpv.

riorganizzato ed è tornato operativo grazie anche al contributo di soggetti
provenienti da Acerra, alcuni dei quali storicamente vicini proprio a Nino
Alfonso. Il P.M. sottolinea, sul punto, che le estorsioni commesse sul
territorio (parte contestate anche in altri procedimenti la cui sussistenza è
stata accertata con sentenze di merito richiamate nell’ordinanza del G.I.P.)
sono state effettuate spendendo il nome del clan Nino-Pianese. Il ricorrente

riconosce la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine
all’estorsione aggravata anche dall’art. 7 della L. 203/1991 di cui al capo C
della rubrica) è stato riconosciuto colpevole di estorsioni aggravate
commesse in nome del clan Nino dal Tribunale di Nola con sentenza del
25.05.2012 (inserita nell’ordinanza a pagina 80). Sul punto il P.M. richiama,
correttamente, un principio di questa Corte — condiviso dal Collegio — nel
quale si afferma che in tema di applicazione di misure coercitive in relazione
al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., la partecipazione dell’indagato ad
episodi di estorsione compiuti nell’ambito di un contesto mafioso costituisce
per sé solo elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo
criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di
frequentazione con altri associati (Sez. 6, Sentenza n. 47048 del 10/11/2009
Cc. – dep. 10/12/2009 – Rv. 245448).
Inoltre, il Tribunale non tiene conto di tutte le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia. Emblematico, in tal senso, è quanto viene riportato
dal Tribunale (a pagina 4 dell’impugnata ordinanza) a proposito delle
dichiarazioni del Di Fiore (solo quelle del 26.10.2011) e quanto, invece, viene
riportato del Di Fiore nell’ordinanza del 23.07.2012 dello stesso Tribunale di
Napoli sull’istanza di riesame presentata da Picardi Michele (ordinanza
allegata al ricorso; in tale ordinanza si riconosce, invece, la sussistenza del
reato associativo di cui al capo A; le dichiarazioni del Di Fiore prese in
considerazione in tale ordinanza sono: del 26.10.2011 da pag. 7 a pag 8; del
17.11.2011 da pag. 9 a pag 11; del 25.01.2012 da pag. 11 a pag 12). Quindi
il Tribunale dovrà tener conto di tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori e
in particolare da Di Fiore Pasquale e Di Domenico Marcello così come ha,
d’altronde, già fatto lo stesso Tribunale per le richieste di riesame di Picardi
del 23.07.2012 (già citata) e di Nino del 24.07.2012 (anch’essa allegata al

evidenzia che anche l’attuale indagato (per il quale lo stesso Tribunale

ricorso e nella quale si riconosce la sussistenza del reato associativo di cui al
capo A).
Generica è anche la motivazione con la quale si ritengono ininfluenti le
intercettazioni, che non sono state lette in relazione alla commissione dei vari
reati fine (estorsioni aggravate dall’art. 7 L. 203/91) posti in essere da chi —
come l’attuale indagato – nello stesso periodo colloquiava e prendeva

Infine, il Tribunale dovrà risolvere la contraddizione relativa alle
dichiarazioni di Fortunato Carlo che a pagina 6 — con motivazione generica e
non esaustiva — non viene preso in considerazione per quanto riguarda la
sussistenza dell’associazione del capo A e viene, invece, ampiamente
creduto a pagina 7 per quanto riguarda l’estorsione di cui al capo C.
Da quanto sopra consegue che l’ordinanza impugnata deve essere
annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli che si atterrà ai
suddetti principi.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli.

Così deliberato in camera di consiglio, il 14/05/2013.

appuntamenti con gli altri coindagati.

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